Inammissibilità del Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45709/2024 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la necessità di motivi specifici e non generici. L’inammissibilità del ricorso penale non è una mera formalità, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un appello vago è destinato al fallimento.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha sollevato un unico motivo di impugnazione, contestando sia l’affermazione di responsabilità penale sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’argomentazione difensiva si basava su un presunto e non meglio specificato ‘travisamento della prova’ e su una generica doglianza per il diniego delle attenuanti.
L’Inammissibilità del Ricorso Penale secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla violazione dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Vediamo nel dettaglio le criticità riscontrate.
La Genericità del Motivo sulla Responsabilità
I giudici hanno evidenziato come la difesa si sia limitata a ‘evocare’ un presunto travisamento della prova senza spiegarlo né argomentarlo. Invece di confrontarsi puntualmente con la motivazione ‘del tutto esaustiva in fatto e corretta in diritto’ della sentenza impugnata, la ricorrente ha presentato una critica superficiale. Questo atteggiamento si traduce, secondo la Corte, in una non argomentata considerazione di inadeguatezza degli elementi probatori, insufficiente a costituire un valido motivo di ricorso.
Il Disconoscimento delle Attenuanti e la Motivazione Ignorata
Altrettanto generica è stata giudicata la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva giustificato la sua decisione con ‘considerazioni esaustive’, che però sono state ‘totalmente ignorate’ dalla difesa nel suo atto di appello. Per contestare efficacemente una decisione, è necessario analizzare e criticare le argomentazioni del giudice, non semplicemente ignorarle e riproporre la propria richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso, essendo privo dei requisiti di specificità prescritti dalla legge, doveva essere dichiarato inammissibile. La genericità e l’indeterminatezza dei motivi non consentono al giudice di legittimità di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre critiche vaghe, non supera il vaglio di ammissibilità. La conseguenza di tale declaratoria è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto analitico con la decisione che si intende contestare. Non basta esprimere un dissenso generico; è indispensabile individuare i vizi specifici della sentenza, siano essi di diritto o di motivazione, e argomentarli con coerenza logica e giuridica. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo sarà inefficace, ma comporterà anche un aggravio di spese per l’assistito, confermando l’importanza di un’assistenza legale qualificata e attenta.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, vago e non rispetta i requisiti di specificità prescritti dalla legge, come quelli dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
È sufficiente evocare un ‘travisamento della prova’ per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No, non è sufficiente. La decisione chiarisce che limitarsi a evocare un presunto e non spiegato travisamento della prova, senza argomentarlo specificamente, si risolve in una considerazione generica che non costituisce un motivo valido di impugnazione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 02/09/1992
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME .NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge sia con riguardo alla responsabilità che al diniego delle circostanze attenuanti innominate, appare generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. atteso che a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto esaustiva in fatto e corretta in diritto (cfr., pagg. 2-3), si limita ad evocare un presunto (e non spiegato) travisamento della prova che, invero, si risolve in una non argomentata considerazione di inadeguatezza degli elementi acquisiti ai fini della affermazione della colpevolezza; altrettanto generica risulta poi la doglianza relativa al disconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. che la Corte territoriale ha giustificato con considerazioni esaustive ma totalmente ignorate dalla difesa della ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente