Inammissibilità Ricorso Penale: La Specificità dei Motivi è Essenziale
L’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti come la Corte di Cassazione, è regolato da norme procedurali precise, pensate per garantire efficienza e certezza del diritto. Tra queste, il requisito di specificità dei motivi di ricorso è fondamentale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la sua violazione porti a una drastica conseguenza: l’inammissibilità del ricorso penale. Questo caso dimostra che non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolarla in modo tecnicamente ineccepibile.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Ancona, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Nel suo atto, lamentava presunte violazioni di legge e vizi di motivazione relativi a specifiche norme del codice penale. Tuttavia, il ricorso veniva formulato in termini molto generici, senza fornire un’analisi puntuale e dettagliata delle ragioni che avrebbero dovuto giustificare un annullamento della sentenza precedente.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ovvero non ha valutato se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti contestati. Al contrario, si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e didattica. I giudici hanno spiegato che il ricorso si limitava a prospettare “deduzioni generiche”. Mancava una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e dei “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, il ricorrente non aveva spiegato in modo chiaro e preciso:
1. Quali norme sarebbero state violate e perché.
2. In quali punti la motivazione della sentenza d’appello era carente o illogica.
3. Qual era il collegamento tra le critiche mosse e il testo del provvedimento contestato.
Questa genericità, secondo la Corte, non consente al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Di fatto, un ricorso così formulato impedisce alla Cassazione di svolgere il suo ruolo, che è quello di controllare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare l’intero processo da capo.
Le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso penale è stata duplice. In primo luogo, la condanna del ricorrente è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle norme procedurali. La decisione ribadisce un principio cruciale: un’impugnazione non è un semplice sfogo, ma un atto tecnico che deve essere redatto con rigore e precisione per essere preso in considerazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le deduzioni erano generiche e non permettevano al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende che l’atto di impugnazione deve enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificano il ricorso e fornire precisi riferimenti alla motivazione del provvedimento che si contesta, permettendo così al giudice di comprendere chiaramente le censure mosse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7866 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ARZANO il 28/01/1970
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e gli atti sopravvenuti;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 624 e 648, quarto comma, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.