Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali dell’atto di impugnazione, evidenziando come la sua genericità conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario specificare con precisione le ragioni della propria doglianza. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’articolo 494 del codice penale. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, denunciando un’erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione della sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso penale
La Suprema Corte, investita della questione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso penale. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, di natura prettamente processuale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione fosse viziato da genericità e indeterminatezza, in quanto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Di conseguenza, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Insanabile del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. Secondo i giudici, il ricorso era “privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare genericamente la propria responsabilità, senza però argomentare in modo specifico quali fossero gli errori commessi dai giudici di merito e su quali elementi di prova o passaggi logici si fondasse la sua critica.
Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio compito, che è quello di valutare la correttezza giuridica della decisione impugnata. Se i motivi del ricorso non sono chiari e dettagliati, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Il ricorso si trasforma così in una mera enunciazione di dissenso, priva della necessaria struttura argomentativa richiesta dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in commento è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale. La redazione del ricorso non può essere un atto superficiale, ma deve essere il frutto di un’analisi attenta e puntuale della sentenza che si intende criticare. È indispensabile:
1. Individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati.
2. Specificare le norme di legge che si assumono violate.
3. Argomentare in modo chiaro e logico le ragioni a sostegno della propria tesi.
L’inosservanza di questi requisiti non porta a un rigetto nel merito, ma a una declaratoria di inammissibilità, che chiude definitivamente la porta a un riesame della questione e comporta, come nel caso di specie, ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, cioè se non indica in modo specifico gli elementi e i motivi di diritto su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Significa che l’atto si limita a denunciare un’erronea applicazione della legge senza specificare quali elementi della sentenza sono contestati e perché. Questo non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2675 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2675 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORTORETO il 03/06/1962
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO dì L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod. pen.;
Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024