Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN CATALDO il 24/07/1967
avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all’art. legge n. 110 del 1975;
con il primo motivo di ricorso, COGNOME lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità avrebbe dovuto essere accolta tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell’imputato;
la censura è manifestamente infondata, posto che la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità è stata negata alla luce negativa personalità del ricorrente, per come ampiamente e congruamente illustrata – con conseguente, documentale dimostrazione dell’insussistenza delle condizioni per riconoscere l’invocata causa di non punibilità;
parimenti priva di pregio è la residua censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al quale il giudice di merito ha insindacabilmente fatto applicazione dei criteri (espressamente richiamati) di cui all’art. 133 cod. pen.;
giova richiamare l’arresto secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, pe assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/0 GLYPH 025