Inammissibilità Ricorso Penale: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina processuale del ricorso per Cassazione, chiarendo le ragioni che possono portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale. Attraverso l’analisi di un caso di bancarotta fraudolenta, la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali riguardanti la specificità dei motivi di ricorso e l’utilizzabilità di sentenze di patteggiamento come prova in altri procedimenti. Comprendere queste dinamiche è cruciale per orientarsi nel complesso mondo della giustizia penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un’imputata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, riconosceva la sua responsabilità penale, pur concedendo le attenuanti generiche ed escludendo la recidiva.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la valutazione delle prove, mentre il secondo introduceva per la prima volta la questione dell’applicazione della continuazione tra reati.
La Decisione della Corte: Dichiarata l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione.
Di conseguenza, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva e alla ricorrente è stato imposto il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, fornendo spiegazioni chiare e fondate su principi giuridici consolidati. Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti.
Primo Motivo: Reiterazione e Utilizzo del Patteggiamento come Prova
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio importante: una sentenza di patteggiamento può essere legittimamente utilizzata come fonte di prova in un altro procedimento penale. Ai sensi dell’art. 238-bis del codice di procedura penale, tale sentenza è equiparata a una di condanna per quanto riguarda l’accertamento del fatto storico e la sua attribuibilità all’imputato. Questa utilizzabilità, secondo la Corte, non viola alcun principio costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore.
Secondo Motivo: La Mancata Richiesta di Continuazione
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione puramente procedurale. La richiesta di applicare l’istituto della continuazione, che avrebbe potuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite, non era mai stata avanzata nel corso dei precedenti gradi di giudizio. È un principio cardine del nostro sistema processuale che le questioni non sollevate davanti al giudice di merito non possano essere presentate per la prima volta in Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La decisione evidenzia due implicazioni pratiche fondamentali. In primo luogo, sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa e tempestiva, che introduca tutte le questioni rilevanti, come la richiesta di continuazione, sin dal primo grado di giudizio. In secondo luogo, conferma la severità delle conseguenze legate a un’inammissibilità del ricorso penale: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge anche un onere economico significativo per il ricorrente. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi che siano fondati su vizi di legittimità specifici e non su una generica riproposizione di argomenti già vagliati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, ad esempio, i motivi proposti sono una semplice ripetizione di questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando vengono sollevate per la prima volta questioni che dovevano essere presentate al giudice di merito, come la richiesta di applicazione della continuazione.
Una sentenza di patteggiamento può essere usata come prova in un altro processo?
Sì, secondo l’ordinanza, una sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in un altro procedimento penale. L’art. 238-bis del codice di procedura penale la equipara a una sentenza di condanna per quanto riguarda l’accertamento del fatto e la sua attribuibilità all’imputato.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. L’importo di tale sanzione viene stabilito dalla Corte in base a criteri di equità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 14 aprile 2022 del Tribunale di Gorizia, che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lei ascritto e, concesse le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, l’aveva condannata alla pena di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputata è inammissibile in quanto avente ad oggetto doglianze reiterative relative a profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di appello e comunque la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al “fatto” ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272665 01); nè tale utilizzabilità appare in contrasto con i principi costituziona rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilirne i limiti;
che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che non risulta essere stata avanzata nel corso del giudizio alcuna richiesta circa l’applicazione della continuazione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.