Inammissibilità Ricorso Penale: La Necessità di Motivi Specifici e Correlati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sull’ inammissibilità del ricorso penale, un esito procedurale che impedisce l’analisi nel merito dell’impugnazione. La pronuncia chiarisce i requisiti di specificità che i motivi di ricorso devono possedere per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, evidenziando come la genericità e la mancanza di correlazione con la decisione impugnata portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso Analizzato dalla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 707 del codice penale. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due distinti motivi: il primo contestava l’affermazione di responsabilità, mentre il secondo lamentava il diniego di applicazione di una pena sostitutiva.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta che riafferma principi consolidati della procedura penale.
Inammissibilità Ricorso Penale per Difetto di Specificità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. La Corte ha sottolineato un principio fondamentale: un ricorso non può essere generico o astratto, ma deve instaurare un dialogo critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito, ma è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice d’appello, evidenziandone le presunte criticità e violazioni di legge.
La mancanza di questa correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni della decisione impugnata trasforma l’impugnazione in un atto sterile, che non può essere esaminato nel merito, configurando il vizio di cui all’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La Questione delle Pene Sostitutive dopo la Riforma Cartabia
Il secondo motivo, relativo al diniego di una pena sostitutiva, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato due ostacoli insormontabili:
1. Normativa non più in vigore: Il ricorrente aveva richiesto l’applicazione di una misura sostitutiva prevista dalla vecchia Legge n. 689/1981, ignorando che tale normativa era stata superata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha introdotto una nuova disciplina delle pene sostitutive.
2. Valutazione di merito: In ogni caso, il giudice di merito aveva già motivato ampiamente le ragioni per cui l’imputato non era considerato meritevole di alcuna sanzione sostitutiva, una valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha basato la propria decisione su due pilastri. In primo luogo, ha riaffermato che l’onere della specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale per garantire la serietà e la funzionalità del sistema delle impugnazioni, evitando ricorsi pretestuosi o meramente dilatori. Un motivo di ricorso è ‘specifico’ non solo quando non è indeterminato, ma anche quando è strettamente connesso alla motivazione del provvedimento che si contesta. In secondo luogo, ha evidenziato come le richieste formulate in sede di legittimità debbano essere ancorate al quadro normativo vigente. La richiesta di una pena sostitutiva basata su una legge abrogata o modificata è, di per sé, manifestamente infondata e non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi rigorosa e puntuale della sentenza impugnata e una profonda conoscenza della normativa applicabile, incluse le più recenti riforme. L’ inammissibilità del ricorso penale non è una mera formalità, ma la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i canoni procedurali essenziali. Per il difensore, ciò significa dover argomentare in modo critico e costruttivo, evitando la semplice riproposizione di tesi già esaminate. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un ulteriore onere economico, consistente nel pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. La legge richiede una correlazione diretta tra i motivi del ricorso e la decisione contestata, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
È possibile richiedere una pena sostitutiva basata su una legge non più in vigore?
No. La Corte ha chiarito che un motivo di ricorso è manifestamente infondato se si basa sulla richiesta di una misura, come una pena sostitutiva, disciplinata da una legge (in questo caso la L. 689/1981) che è stata modificata o superata da una nuova normativa (il D.Lgs. 150/2022 o Riforma Cartabia).
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché, indipendentemente dal deposito della procura speciale, il giudice ha indicato come motivo ostativo all’applicazione della pena sostitutiva il fatto che l’odierno ricorrente avesse chiesto una misura sostitutiva non più prevista dalla L. 689/1981 a seguito dell’intervento del D.Igs. 150/2022 e che comunque l’imputato non è meritevole di alcuna sanzione sostitutiva con la motivazione contenuta a pag.6 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente