Inammissibilità Ricorso Penale: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi. La decisione in esame ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione efficace e le conseguenze di una sua redazione superficiale.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il delitto di furto in abitazione, aggravato da recidiva specifica reiterata, emessa dal Tribunale di Sassari. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Cagliari. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: l’erronea applicazione di una circostanza attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il motivo sollevato era del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostenerlo, configurandosi come un atto generico e, di fatto, riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma, nel disciplinare la forma dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte. La Corte ha sottolineato come questa esigenza di specificità sia stata progressivamente rafforzata da recenti riforme legislative (la Legge n. 103/2017 e il D.Lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia), che mirano a rendere più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione.
L’inammissibilità del ricorso penale è stata quindi una conseguenza diretta della sua formulazione. Il ricorso era:
1. Generico: Non specificava in modo chiaro e puntuale le ragioni giuridiche e fattuali per cui la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata errata.
2. Riproduttivo: Si limitava a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese nel precedente grado di giudizio, senza offrire nuove prospettive o critiche pertinenti.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio è una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di palese arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione non può essere un mero esercizio di stile o una semplice ripetizione di argomenti già spesi. È necessario un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, individuando specifici vizi di legittimità e supportandoli con argomentazioni solide e pertinenti. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico, privo di specifiche argomentazioni di fatto e di diritto, e si limitava a riproporre questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, violando così il requisito di specificità previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può modificare la pena stabilita da un giudice di merito?
Di norma, no. La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è viziata da arbitrarietà o da una motivazione palesemente illogica, cosa che non è stata ravvisata in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il 14/04/1978
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., con recidiva specifica reiterata.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen.) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L’art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificita che – già prima della introduzione del comma 1 -bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione; che si tratta di motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae.
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Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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