Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Taranto il 23/02/1982
avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata, all’esito di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Taranto, il 12 marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 7 della legge n. 895 del 1967 (capo a) e 648 cod. pen. (capo b), con la recidiva qualificata, alla pena di anni due, mesi undici e giorni sedici di reclusione ed euro 3.111 di multa, con la continuazione e ritenuta la contestata recidiva.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione – primo
motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione); devolvono doglianze costituite da argomenti versati in fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, disattesi con ragionamento puntuale e ineccepibile in diritto, in ogni caso, manifestamente infondate perché denunciano asserito difetto di motivazione che non si riscontra in base alla lettura della sentenza impugnata.
Ritenuto che il motivo relativo alla recidiva appare non confrontarsi compiutamente, se non con argomenti rivalutativi, con il complesso della motivazione che ha fondato il diniego della esclusione della circostanza aggravante sui precedenti, numerosi e specifici, a carico dell’imputato, che coprono l’arco temporale che va dal 2000 al 2014 e che sono stati realizzati anche in prossimità dell’epoca di scarcerazione, reputandoli espressione di una evidente pericolosità attuale.
Considerato, quanto al primo motivo, che la qualificazione delle condotte è stata giustificata con ragionamento conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo il quale non è stato dimostrato, in fatto, che vi è stata contestualità tra la ricettazione dell’arma oggetto di furto e la detenzione da parte dell’imputato accertata in data 25 ottobre 2023.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.il’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente