Inammissibilità del Ricorso Penale: La Lezione della Cassazione sulla Specificità dei Motivi
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui requisiti formali di un’impugnazione. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e non specifici. Questa pronuncia non solo risolve un caso concreto ma funge da monito per la corretta redazione degli atti processuali, sottolineando come la precisione sia un presupposto indispensabile per accedere alla giustizia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre distinti motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte, contestando la qualificazione giuridica del reato, la motivazione della sentenza impugnata e il trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte: L’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato singolarmente i motivi proposti, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Le ragioni di tale decisione sono state articolate in modo chiaro e si basano su principi consolidati della procedura penale.
Corretta Qualificazione Giuridica del Fatto
Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente inquadrato i fatti, applicando principi giurisprudenziali consolidati. La decisione dei giudici di merito era, quindi, immune da vizi logici o giuridici.
La Decisiva Genericità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del secondo motivo, che contestava la motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte ha stabilito che tale doglianza era del tutto priva dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Il ricorrente si era limitato a formulare deduzioni generiche, senza enunciare puntualmente le ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione e senza stabilire un collegamento preciso con le parti della motivazione contestate. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, conducendo inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Carenza d’Interesse sul Trattamento Sanzionatorio
Anche l’ultimo motivo, riguardante la pena inflitta, è stato giudicato inammissibile, ma per una diversa ragione: la carenza d’interesse. La Corte ha osservato che la pena era già stata fissata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta grazie all’applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcun effetto favorevole da un’eventuale accoglimento del motivo, rendendo la sua doglianza priva di un interesse giuridicamente rilevante.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di preservare la funzione del ricorso per Cassazione come strumento di controllo della legalità delle decisioni di merito, e non come un terzo grado di giudizio sui fatti. L’obbligo di specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà ed efficienza del sistema giudiziario. Un ricorso generico non solo appesantisce il lavoro della Corte, ma impedisce un confronto dialettico costruttivo tra le argomentazioni della difesa e la motivazione del provvedimento impugnato. La decisione ribadisce che il difensore ha l’onere di articolare critiche precise, mirate e giuridicamente fondate, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe errato.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un chiaro promemoria delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso non conforme ai requisiti di legge. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro). Per gli operatori del diritto, questa ordinanza sottolinea l’importanza cruciale di una redazione attenta e meticolosa degli atti di impugnazione, che devono essere uno strumento di critica ragionata e non una mera riproposizione di argomentazioni vaghe.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano generici e non rispettavano i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Inoltre, un motivo era manifestamente infondato e un altro era privo di interesse giuridicamente rilevante.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando presenta deduzioni vaghe, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e senza precisi riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Tale genericità impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45010 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), i giudici del mer hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell’ipotesi consumata (si veda, particolare, pag. 5);
ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pen inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, sen la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giud dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che l’ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e inammissibile per carenza d’interesse in quanto, a fronte di argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, long. 5 e 6), il riccrso tende ad en principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, essendo stata irrogata u corrispondente al minimo edittale, ulteriormente ridotta per le generiche applicate nella massim estensione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.