Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità dei motivi siano cruciali per l’ammissibilità di un’impugnazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna per il reato di calunnia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso penale proposto dall’imputato. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Taranto, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 368 del codice penale (calunnia). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
L’Analisi della Corte: L’inammissibilità del ricorso penale
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi del ricorso, ritenendoli tutti inammissibili e, di conseguenza, rigettando l’intera impugnazione. L’analisi dei Giudici di legittimità si è concentrata sui vizi procedurali e di merito di ciascun motivo.
Il Primo Motivo: La Mancanza di Specificità
Il primo motivo lamentava un’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello. Tuttavia, la Cassazione lo ha liquidato rapidamente, definendolo ‘del tutto privo di specificità’. Questo significa che l’imputato non ha argomentato in modo sufficientemente chiaro e dettagliato in cosa consistesse la presunta omissione, rendendo la censura vaga e, pertanto, inaccoglibile.
Il Secondo Motivo: La Ripetitività della Censura
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato un vizio fatale: il motivo era non solo generico, ma anche una semplice riproduzione di argomentazioni già presentate e respinte con motivazione logica ed esauriente dal giudice di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
Il Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte lo ha giudicato ‘manifestamente infondato’. La decisione della Corte d’Appello di negare tale beneficio era, infatti, ben motivata e immune da vizi. I giudici di merito avevano correttamente considerato due elementi ostativi: le gravi modalità con cui il reato era stato commesso e i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso penale deriva direttamente dalla violazione dei requisiti di forma e sostanza che ogni impugnazione deve possedere. I motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Non possono limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata né riproporre questioni già valutate nel merito. Inoltre, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e la Cassazione può sindacarla solo in caso di motivazione manifestamente illogica, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Con la dichiarazione di inammissibilità, il ricorso è stato respinto senza un esame del merito. Questo comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Soprattutto, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte, e manifestamente infondati per quanto riguarda la richiesta di attenuanti generiche.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa delle gravi modalità del fatto e dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, elementi che la Corte ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRAGAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 5991/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili;
Considerato, invero, che, il primo motivo, con cui si censura l’omessa motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto privo di specificità;
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente è – oltre che generico – riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esaustiva e non illogica, dal giudice di merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 7);
Considerato, infine, che il terzo motivo, afferente all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio le gravi modalità del fatto nonché i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.