Inammissibilità Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato tale principio a un caso di false attestazioni a pubblico ufficiale.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto previsto dall’art. 495 del codice penale, relativo a false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale. La Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza di condanna. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Penale
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Suprema Corte per manifesta infondatezza e mancanza di specificità.
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 495 c.p. e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva valutato correttamente le prove. La Cassazione, tuttavia, ha rilevato come tale censura non si confrontasse realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di evidenziare vizi logici o giuridici, il ricorrente si limitava a sollecitare un nuovo e alternativo apprezzamento dei fatti, come l’attendibilità dell’individuazione fotografica, attività preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo riguardava la presunta violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo aspecifico, poiché si basava su assunti generici come il “corretto comportamento processuale” e la “non rilevante gravità” del fatto, senza muovere una critica effettiva e puntuale al ragionamento del giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o chiedere alla Suprema Corte di riesaminare le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non di decidere nuovamente sul fatto.
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi del tutto generici e privi di specificità, in quanto non contenevano una critica puntuale alle argomentazioni della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni
Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente precisi e giuridicamente fondati. Un’impugnazione basata su motivi generici o volta a ottenere un inammissibile riesame del merito dei fatti non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. L’inammissibilità del ricorso penale non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che garantisce l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei ruoli tra i diversi gradi di giudizio.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, ma si limita a richiedere un riesame dei fatti o a formulare critiche astratte, senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso penale dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente, viene disposta anche la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente invocare il proprio corretto comportamento processuale?
No, secondo quanto emerge dall’ordinanza, non è sufficiente. È necessario formulare una critica specifica e puntuale alla decisione del giudice di merito che ha negato le attenuanti, dimostrando perché tale valutazione sarebbe errata. L’uso di assunti generici, come il corretto comportamento processuale, è stato ritenuto inefficace e non idoneo a superare il vaglio di specificità richiesto dalla Corte.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34444  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione dell’art. 495 cod. pen e il vizio di motivazione – è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non si confro con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (finendo piuttosto per sollecitare un alternativo apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01), atteso che la Corte territoriale ha indica in maniera congrua e logica gli elementi che ha ritenuto convergere nel senso della commissione del fatto da parte dell’imputato (valorizzando sia l’individuazione fotografica dell’imputato sia gli ele che collimano per la correttezza di esso);
considerato che il secondo motivo – che assume la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione de mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche – è privo di specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnat limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (il corretto comportament processuale e la presenza di un fatto-reato di non rilevante gravità) così pure prospettando irritualmente un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.