Inammissibilità Ricorso Penale: Quando i Motivi Sono Generici e Infondati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43078/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti necessari per un ricorso, dichiarando l’inammissibilità ricorso penale presentato da un imputato. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: un ricorso per essere esaminato nel merito deve presentare censure specifiche e non palesemente prive di fondamento. L’analisi di questo caso offre una guida preziosa su come la Suprema Corte valuta la solidità degli argomenti difensivi, specialmente quando si contestano decisioni basate sulla valutazione del profilo criminale dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish, un delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i casi di lieve entità. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per chiederne l’annullamento.
L’Analisi dei Motivi e la Decisione sull’Inammissibilità Ricorso Penale
L’imputato ha basato la sua difesa su tre argomentazioni principali, tutte respinte dalla Corte Suprema perché ritenute inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Primo Motivo: Difetto di Correlazione tra Accusa e Sentenza
Il ricorrente lamentava una presunta nullità della sentenza per un difetto di correlazione tra l’accusa formulata e la decisione finale, in particolare riguardo alla data del fatto, che a suo dire non era stata sufficientemente provata. La Corte ha liquidato questo motivo come manifestamente infondato, non solo in diritto ma anche in fatto, poiché la sentenza impugnata aveva, al contrario, accertato in modo compiuto la data di commissione del reato.
Secondo Motivo: Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo punto contestava la violazione dell’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato di “particolare tenuità”, e quindi non punibile. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. La Corte d’Appello aveva infatti escluso il presupposto dell’occasionalità della condotta, motivando la sua decisione su dati probatori non controversi: l’imputato era un recidivo specifico e reiterato, già noto nel suo ambiente come spacciatore. Tale profilo è incompatibile con il beneficio della non punibilità.
Terzo Motivo: Esclusione delle Sanzioni Sostitutive
Infine, il ricorrente si doleva della mancata applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione, prevista dalla legge n. 689 del 1981. La Suprema Corte ha definito questo motivo come generico e anch’esso manifestamente infondato. La sentenza di merito aveva formulato un giudizio prognostico negativo sulla possibilità che l’imputato rispettasse le prescrizioni di una misura alternativa, basandosi sul suo consolidato “vissuto criminale”. Il ricorso non spiegava perché tale ragionamento dovesse considerarsi illogico, limitandosi a una critica superficiale.
Le Motivazioni della Cassazione sul caso di Inammissibilità Ricorso Penale
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere astratti o generici, ma devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le illogicità o le violazioni di legge. Nel caso di specie, tutti i motivi sono stati considerati palesemente privi di fondamento.
La Corte ha ribadito che il giudice di merito ha correttamente valutato gli elementi a disposizione. La recidività e la conoscenza dell’imputato come spacciatore sono stati elementi decisivi per escludere sia la tenuità del fatto sia l’affidabilità per una sanzione alternativa. Il ricorso non è riuscito a scalfire la coerenza logica di queste valutazioni, rendendo inevitabile una pronuncia di inammissibilità ricorso penale.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile formulare censure precise, pertinenti e giuridicamente fondate. Motivi generici, ripetitivi o manifestamente infondati non solo non portano all’accoglimento del ricorso, ma comportano anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore e serietà argomentativa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono giudicati manifestamente infondati, ovvero palesemente privi di pregio giuridico, oppure generici, cioè quando non contestano in modo specifico e logico le argomentazioni della sentenza impugnata.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è stata negata perché mancava il presupposto dell’occasionalità della condotta. La sentenza ha evidenziato che l’imputato era un recidivo specifico e reiterato, noto nel suo contesto come spacciatore, elementi che sono incompatibili con il beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43078 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per cessione di hashish.
Egli lamenta: 1) nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione all’indimostrata data del fatto; 2) violazione di legge in punto di diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, cod. pen.; 3) violazione di legge per l’esclusione dell’applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 53, legge n. 689 del 1981.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: non solo in diritto (yds., Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256758), ma ancor prima in fatto, poiché la data del reato è stata compiutamente accertata (pag. 3, sent.).
2.2. Egualmente dicasi per il secondo: con motivazione immune da vizi, fondata su dati probatori non controversi, la sentenza ha escluso il necessario presupposto dell’occasionalità della condotta, rilevando che si tratta d’imputato recidivo specifico e reiterato, nonché noto nel relativo contesto come spacciatore.
2.3. Il terzo motivo è per lo meno generico, se non anch’esso manifestamente infondato. La sentenza motiva il proprio giudizio prognostico negativo sul rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni di un’eventuale sanzione sostitutiva, in ragione del vissuto criminale di costui, ed il ricorso non spiega perché tale ragionamento dovrebbe reputarsi manifestamente illogico.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.