Inammissibilità Ricorso Penale: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso penale rappresenta una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento, determinando la chiusura definitiva di un caso senza che la Corte di Cassazione entri nel merito delle questioni sollevate. Una recente ordinanza offre spunti preziosi per comprendere i criteri che guidano i giudici in questa valutazione, sottolineando l’importanza della specificità e della fondatezza dei motivi di ricorso. Il caso analizzato riguarda la condanna per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un individuo, già condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per il delitto previsto dall’art. 495 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato il ricorso su due motivi principali. Con il primo, lamentava la violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo a tre aspetti cruciali: la mancata esclusione della recidiva, la negata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Con il secondo motivo, si contestava la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, ritenendola un’ulteriore violazione di legge.
L’Esame della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. Questa decisione si fonda su una valutazione critica della struttura e del contenuto delle censure mosse dal ricorrente, ritenute inadeguate a superare il vaglio di ammissibilità.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Il primo motivo è stato considerato manifestamente infondato e versato in fatto. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e logica per le sue decisioni. In particolare, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto il fatto indicativo di una ‘accresciuta pericolosità’ dell’imputato. Questa valutazione non si basava solo sulle modalità dell’azione, ma anche sulla sua vicinanza temporale con altre condotte simili e sul suo complessivo percorso criminale. La Corte ha inoltre giustificato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena facendo leva sugli elementi negativi della personalità dell’imputato, come i numerosi e specifici precedenti penali. Secondo la Cassazione, il ricorrente non ha sollevato una vera e propria critica giuridica, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo: Mancanza di Specificità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione differente: la mancanza di specificità. La Corte ha osservato che il ricorso non conteneva un’effettiva critica al provvedimento impugnato, limitandosi a contestarne la correttezza con argomentazioni generiche e non puntualmente riferibili al caso concreto. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione che si contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso penale scatta quando i motivi presentati sono palesemente privi di fondamento o quando non sono specifici, cioè non dialogano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente stesse impropriamente chiedendo una terza valutazione del fatto, mascherandola da critica giuridica. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa, logica e coerente nel collegare i precedenti penali, la gravità del fatto e la personalità dell’imputato alla decisione di non concedere benefici e di commisurare una pena adeguata. L’inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta dell’inidoneità del ricorso a scalfire la tenuta logico-giuridica della sentenza di secondo grado.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il filtro di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità per colpa evidente del ricorrente non è solo la condanna alle spese processuali, ma anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, che individuino vizi reali e non si limitino a riproporre doglianze già respinte o a sollecitare un riesame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè chiaramente privi di pregio, oppure quando mancano di specificità, ovvero non contengono una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limitano a contestazioni generiche.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha negato le attenuanti generiche perché ha considerato preponderanti gli elementi negativi, come l’accresciuta pericolosità dell’imputato, i suoi numerosi precedenti penali (anche specifici) e la gravità del fatto, ritenendo che questi delineassero una personalità meritevole di un trattamento sanzionatorio non mitigato.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora emergano profili di colpa nell’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE nato il 02/08/1987
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod.pen.;
considerato che il primo motivo – con il quale si lamenta la violazione della legge penal il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione d attenuanti generiche e alla determinazione della pena – è manifestamente infondato e versato i fatto, in quanto la Corte distrettuale ha espresso in maniera congrua e logica le ragioni per c ritenuto il fatto in imputazione dimostrativo di un’accresciuta pericolosità dell’imputato (cfr. n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), facendo riferimento non solo alle peculiari modalità dell’azione posta in es nella specie ma anche alla prossimità di esso ad altra condotta di analogo tenore, correlandolo al complessivo agire criminale nel tempo a dispetto delle condanne subite; inoltre, ha dato cont parimenti in maniera congrua e logica – degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad ess riservato sia in ordine all’esclusione delle generiche e alla determinazione del tratta sanzionatorio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 439 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando i consistenti elementi che connota negativamente la personalità dell’imputato (segnatamente, i numerosi precedenti anche specific dell’imputato) e correlando la pena alla gravità dello specifico fatto dell’imputato, così re un’argomentazione che non può essere in questa sede utilmente sindacata, segnatamente prospettando irritualmente un diverso apprezzamento;
considerato che il secondo motivo – che assume la violazione di legge e vizio dell motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva nella pena sostitutiva- è p di specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impu (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto gener non riferibili puntualmente al caso in esame;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/9/2024.