Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato condannato per rapina, il quale cercava di ottenere una riqualificazione del reato e uno sconto di pena. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere quando e come sia possibile rivolgersi al Supremo Collegio.
I Fatti del Processo: Dalla Rapina all’Esercizio Arbitrario
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di rapina. La sua difesa, tuttavia, sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso, che delineano chiaramente le competenze del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: I Confini invalicabili del giudizio di legittimità e l’inammissibilità ricorso penale
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi del ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua manifesta infondatezza e inammissibilità.
Primo Motivo: La Riqualificazione del Reato è Questione di Merito
In merito alla richiesta di riqualificare il reato da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Cassazione ha sottolineato che tale richiesta si traduce in una “censura di merito”. L’imputato, infatti, non stava denunciando una violazione di legge, ma proponeva una “diversa valutazione delle risultanze processuali”. Questo tipo di attività è preclusa al giudice di legittimità, il cui compito non è rifare il processo, ma solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente e correttamente spiegato perché i fatti costituissero una rapina, evidenziando le modalità violente della condotta e l’assenza di prova di un diritto legittimo da parte dell’imputato (che non era nemmeno proprietario del veicolo coinvolto).
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui, per negare tali attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli all’imputato. È sufficiente, infatti, che si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il proprio diniego facendo leva sulla “molteplicità dei fatti contestati” e sulla “personalità violenta e pericolosa” dell’imputato. Tale valutazione, essendo congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un concetto chiave per chiunque affronti un processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’inammissibilità del ricorso penale è la conseguenza diretta di un’impugnazione che tenta di superare questi limiti, proponendo al Supremo Collegio un’analisi che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La decisione conferma inoltre che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche gode di ampia discrezionalità da parte del giudice di merito, il quale può legittimamente negarle basandosi su elementi negativi preponderanti, come la pericolosità sociale dell’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti per cambiare la qualificazione di un reato (es. da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni)?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, non di merito. Non può compiere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte, è sufficiente che il giudice motivi il diniego facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come la personalità pericolosa dell’imputato o la gravità dei fatti), senza dover esaminare e confutare ogni altro elemento favorevole.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Espositore NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina contestato in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è consentito dalla legge in quanto introduce in realtà censure di merito e propone una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi che esula dalle competenze del giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle modalità della condotta e sulla mancanza di prova di un diritto oggetto di illegittima tutela dal momento che il ricorrente non era neppure proprietario della macchina incidentata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. sulla non occasionalità della condotta dell’imputato data la molteplicità dei fatti contestati e sulla sua personalità violenta e pericolosa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente