Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5852 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5852 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME inammissibili per manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, che l’esame degli atti dimostra la manifesta infondatezza del p motivo, risultando pacificamente dal dispositivo emesso all’esito dell’udienza che il giud riservava il deposito della motivazione entro 90 giorni, sicché è escluso che si trattass sentenza con motivazione contestuale, a differenza di quanto indicato, palesemente per errore in calce alla motivazione depositata il 17 febbraio 2025 entro il termine fissato ex art c.p.p.;
rilevata l’insussistente violazione dell’art. 360 c.p.p. a fronte della richiesta di abbreviato;
ritenuto generico e manifestamente infondato il secondo motivo alla luce delle corrette argomentazioni rese in sentenza, non integrando la convalida dell’arresto in flagranza una situazione di incompatibilità per il giudicante, collocandosi il provvedimento precautelare n stessa fase processuale propedeutica allo svolgimento del giudizio direttissimo;
ritenuto del tutto infondato il terzo motivo a fronte della notevole quantità e di qualità di sostanze rinvenute, dell’elevatissimo numero di dosi ricavabili e del materiale p frazionamento e confezionamento rinvenuto, univocamente indicativi della destinazione a terzi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere éptensore
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Il Presidente