Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Logica della Prova Vince
L’esito di un processo penale dipende strettamente dalla solidità delle prove. Ma cosa succede quando un ricorso tenta di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, confermando un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso penale che non si basa su vizi di legge, ma su una diversa interpretazione delle prove. Analizziamo questa decisione per capire meglio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per furto. La condanna si basava su un’attenta analisi delle risultanze processuali, in particolare sulle immagini di un sistema di videosorveglianza. Tali immagini mostravano il veicolo dell’imputato, una comune utilitaria bianca, nei pressi non di uno, ma di due distinti luoghi di furto, avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la presenza del veicolo in entrambi i contesti, in un arco temporale così ristretto e in relazione alla dinamica dei reati, costituisse una prova certa della partecipazione dell’imputato all’attività criminosa. L’imputato, non condividendo questa valutazione, ha proposto ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato. Il suo compito, infatti, è quello di verificare se la sentenza impugnata sia affetta da errori di diritto o da vizi logici macroscopici nella motivazione. In questo caso, i giudici di legittimità hanno concluso che la motivazione della Corte d’Appello era tutt’altro che illogica.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato che le argomentazioni della difesa miravano, in sostanza, a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove (le immagini video e la loro interpretazione), un’attività preclusa in sede di legittimità. Quando la motivazione di un giudice di merito è coerente, esaustiva e priva di palesi contraddizioni, essa non è sindacabile dalla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un pilastro del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I giudici hanno ribadito che la valutazione delle cosiddette “risultanze processuali” spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio sui fatti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva costruito un ragionamento probatorio coerente: la concatenazione degli eventi, la prossimità temporale e geografica dei furti e la documentata presenza del veicolo dell’imputato in entrambi i luoghi costituivano un quadro indiziario grave, preciso e concordante. La motivazione era, secondo la Cassazione, “non illogica e ancorata alle risultanze processuali”. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di legge che potesse giustificare l’annullamento della sentenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso penale e la conseguente condanna del ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise censure di violazione di legge o vizi logici manifesti della motivazione. Tentare di utilizzare questo strumento per ottenere una semplice “rilettura” dei fatti è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava violazioni di legge o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza precedente, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna?
Le prove decisive sono state le immagini di videosorveglianza che hanno documentato la presenza del veicolo dell’imputato in prossimità del luogo di un furto e, poco dopo, anche sul luogo di un secondo furto, dimostrando un collegamento logico con i reati.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il 17/06/1986
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 11.07.2024
che aveva condannato COGNOME Michele per i reati di cui ai capi 2), 3), 4) e 6)
dell’imputazione alla pena di anni 2, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed C
700,00 di multa.
2. L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge in relazione alla pronuncia di responsabilità a suo carico
per il reato di cui al capo 2) dell’imputazione.
3. Il ricorso è inammissibile atteso che il motivo proposto si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già vagliate e disattese con corretti
argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) ed è volto a prefigurare, del tutto genericamente,
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una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La
Corte, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, rileva come la partecipazione dell’COGNOME al furto di cui al capo 2) sia certa, atteso che, per come riscontrato dalle emergenze processuali (immagini di video sorveglianza presenti sui luoghi dei fatti), il veicolo guidato dall’odierno imputato (Fiat Punto bianca) era stato avvistato pochi minuti prima sul luogo del furto precedente a quello di cui all’imputazione e, successivamente, sul luogo del furto di cui al capo 3). Pertanto, alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra la commissione dei delitti di cui sopra, e, della dinamica in cui si erano svolti i fatti, la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilit penale del ricorrente, con motivazione non illogica e ancorata alle risultanze processuali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.