Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il 13/10/1969
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 28 ottobre 2024 la Corte di
appello di Salerno confermava la sentenza del 11 gennaio 2024 con cui il
Tribunale di Salerno aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 1
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di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto qualificato ai sensi del comma 5 del dPR n. 309 del 1990, quale aumento, stante la ritenuta
continuazione fra i diversi reati contestati, rispetto alla condanna a lui inflitta con sentenza del Tribunale di Salerno del 12 luglio 2018, parzialmente riformata
con sentenza della Corte di appello di Salerno del 1 marzo 2019, divenuta irrevocabile in data 16 marzo 2019;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato;
che con esso il ricorrente eccepiva l’errore di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, di fatto duplicando la condanna per le stesse condotte che
avevano formato oggetto della citata sentenza del Tribunale di Salerno del 12
luglio 2018.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato il proprio convincimento in
ordine responsabilità dell’imputato, avendo segnalato che la condanna oggetto del presente procedimento riguarda talune cessioni di sostanza stupefacente che il ricorrente aveva operato in un momento antecedente a quelle oggetto della citata sentenza del 12 luglio 2018;
che correttamente, pertanto, i giudici del merito, pur individuando la unicità del disegno criminoso, hanno rilevato la pluralità di reati commessi dal COGNOME, applicando coerentemente la disciplina del reato continuato;
che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 —