Inammissibilità Ricorso Pena: La Cassazione e i Limiti al Controllo sulla Sanzione
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che solleva importanti questioni sui limiti del giudizio di legittimità in materia di sanzioni penali. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso pena quando le lamentele dell’imputato non riguardano veri e propri vizi legali, ma mirano a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della condanna. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio la posizione della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Detenzione di Armi e Sostanze Stupefacenti
I fatti alla base della decisione riguardano un soggetto condannato per la detenzione di un’arma da guerra, altre armi comuni da sparo e una quantità di cocaina da cui era possibile ricavare ottantasette dosi. La pena inflitta, sebbene di poco superiore al minimo edittale, era stata oggetto di ricorso, poiché ritenuta eccessiva dall’imputato. È importante notare che il giudice di primo grado aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche, tenendo conto di fattori quali la difficile condizione familiare del condannato, la sua incensuratezza e il comportamento processuale corretto.
Dal Giudizio di Merito al Ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la pena adeguata alla gravità complessiva della condotta. Di fronte a questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla quantificazione della pena. Secondo il ricorrente, la sanzione era sproporzionata e avrebbe vanificato la sua funzione rieducativa, uno dei pilastri del nostro sistema costituzionale.
Inammissibilità Ricorso Pena: Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è cruciale per comprendere i confini del giudizio di legittimità. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure proposte non erano ammissibili in quella sede. Il ricorso, infatti, non evidenziava difetti logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si concentrava su una critica al trattamento punitivo, che è una valutazione tipica del giudice di merito.
La Suprema Corte ha ribadito che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato la gravità oggettiva dei fatti, ossia la detenzione di un’arma da guerra insieme ad altre armi e a un quantitativo non trascurabile di stupefacente. Aveva inoltre specificato che le circostanze favorevoli all’imputato (stato di incensurato, situazione familiare) erano già state adeguatamente bilanciate attraverso la concessione delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso sulla Pena è Inammissibile?
La decisione in commento rafforza un principio consolidato: non è compito della Corte di Cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell’adeguatezza della pena. Il ricorso per vizio di motivazione sulla sanzione è ammissibile solo se la sentenza impugnata è priva di motivazione, è palesemente illogica o contraddittoria, oppure non ha tenuto in considerazione elementi decisivi. Al di fuori di questi casi, insistere sulla mera “eccessività” della pena si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La conseguenza processuale, come in questo caso, è la declaratoria di inammissibilità ricorso pena, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
In quali casi un ricorso contro l’entità della pena viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure non riguardano vizi logici o giuridici della motivazione, ma si limitano a contestare la valutazione del giudice di merito sull’adeguatezza della pena, specialmente se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente.
La concessione di attenuanti generiche in primo grado impedisce di confermare una pena ritenuta alta dal ricorrente?
No. Secondo l’ordinanza, la Corte d’Appello può legittimamente confermare la pena ritenendola adeguata alla gravità complessiva dei fatti, anche se sono state concesse le attenuanti. Questo perché tali circostanze (come l’incensuratezza o la condizione familiare) sono già state bilanciate con la gravità del reato nella determinazione della pena finale.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20968 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata al ricorrente – non sono consentite in sede di legittimità, essendo inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione. Invero, la sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio dispost dal primo Giudice, tra l’altro di poco superiore al minimo edittale, evidenzia la gravità della condotta, trattandosi di arma da guerra, detenuta insieme ad altre parti di arma comune da sparo e stupefacente da cui erano ricavabili ottantasette dosi di cocaina. La Corte d’appello di Palermo evidenzia, altresì, che la difficile condizione familiare di COGNOME, l’incensuratezza e il suo comportamento processuale sono stati debitamente considerati dal Giudice di primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste sull’eccessività della pena rispetto alle condotte contestate, che, quindi, ne vanificherebbe la funzione rieducativa – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.