Inammissibilità ricorso pena: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando una condanna penale viene impugnata, uno dei motivi più frequenti di doglianza riguarda la misura della pena, spesso percepita come eccessiva. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i precisi confini entro cui è possibile contestare tale aspetto. L’analisi del provvedimento evidenzia come la valutazione del giudice sulla sanzione sia ampiamente discrezionale e come l’inammissibilità del ricorso pena sia una conseguenza quasi certa quando la critica è generica e la pena è stata fissata al minimo.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Pena Eccessiva
Nel caso specifico, un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione (art. 385 c.p.) aveva presentato ricorso in Cassazione. L’unica motivazione addotta era la presunta eccessività della pena inflitta, con una critica alla motivazione della sentenza di secondo grado.
I Limiti al Sindacato della Cassazione sulla Pena
La Corte Suprema ha subito chiarito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la determinazione del trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti, ma può solo verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione congrua.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Il giudice, nel decidere la pena, esercita un potere discrezionale guidato dai criteri indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.). La sua decisione è insindacabile in Cassazione a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico, contraddittorio, immotivato o frutto di mero arbitrio.
Quando la Motivazione è Sufficiente?
Un punto cruciale sottolineato dalla Corte è che l’obbligo di una motivazione specifica e dettagliata sulla pena scatta solo quando questa si discosta notevolmente dal medio edittale, avvicinandosi al massimo. Al contrario, quando la pena viene fissata al minimo previsto dalla legge, come nel caso di specie, si ritiene che una motivazione anche sintetica o per richiamo agli elementi processuali sia sufficiente, in quanto il giudice ha già esercitato la massima clemenza possibile.
La Decisione della Corte: Inammissibilità Ricorso Pena
Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso pena. La critica del ricorrente era generica e non evidenziava alcuna illogicità o arbitrarietà nella decisione della Corte d’Appello, che aveva applicato la sanzione minima.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito che il giudizio sulla pena è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché il giudice dia conto degli elementi preponderanti presi in considerazione (anche solo richiamandoli) e la decisione non appaia come frutto di mero arbitrio. Nel caso specifico, essendo la pena fissata nel minimo edittale, non era necessaria una spiegazione dettagliata, rendendo il ricorso privo dei presupposti per essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione basato unicamente sulla richiesta di una pena più bassa ha scarsissime probabilità di successo, specialmente se la sanzione applicata è già quella minima. Per ottenere un esame nel merito, è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nel ragionamento del giudice che ha quantificato la pena. La conseguenza dell’inammissibilità non è neutra: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non come regola generale. La Corte di Cassazione non può riesaminare la decisione del giudice sulla misura della pena se questa è motivata e non appare palesemente illogica o arbitraria. Il ricorso è quasi sempre inammissibile se la pena è stata fissata al minimo previsto dalla legge, come in questo caso.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel suo contenuto (nel merito) perché manca dei requisiti richiesti dalla legge per essere discusso. La Corte si ferma a una valutazione preliminare che ne impedisce l’analisi, confermando di fatto la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione è prevista per aver presentato un’impugnazione priva dei necessari presupposti legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1975 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1975 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di misura eccessiva della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
In tema di trattamento sanzioNOMErio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nello specifico, la pena è stata fissata nel minimo edittale.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.