Inammissibilità Ricorso Pena: Quando la Cassazione non può riesaminare la Sanzione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delicato dei limiti al proprio potere di revisione delle pene inflitte nei gradi di merito. La pronuncia chiarisce in modo netto le condizioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso sulla pena, sottolineando che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito finalizzato a una nuova valutazione della congruità della sanzione. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema processuale.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicatogli. Nello specifico, la difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse giustificato in modo generico e infondato la determinazione di una pena base leggermente superiore al minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere una riconsiderazione e una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la pena stabilita dalla Corte d’Appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che delinea con precisione i confini del sindacato di legittimità in materia di determinazione della pena.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso Pena
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito un’ampia motivazione per giustificare la scelta di fissare una pena base di poco superiore al minimo legale.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Cassazione ha ribadito un principio cardine: la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione non può mirare a ottenere una nuova e diversa valutazione su questo punto. Il sindacato della Suprema Corte è ammesso solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze che non sono state riscontrate nel caso di specie. La Corte ha richiamato diversi precedenti conformi, rafforzando la stabilità di questo indirizzo interpretativo.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità sulla Pena
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sui limiti del giudizio di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti o nella quantificazione della pena più adeguata, ma di garantire l’osservanza della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso che si limita a criticare l’entità della sanzione senza dimostrare un’effettiva violazione di legge o un’irragionevolezza manifesta nella decisione impugnata è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia consolida la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena, purché tale potere sia esercitato entro i binari di una motivazione logica e coerente.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Tale giudizio è precluso in sede di legittimità, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico da parte del giudice di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva un’ampia motivazione per la determinazione della pena e che la censura del ricorrente mirava a una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANREMO il 23/02/1982
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME Massimo con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, specie a fronte della ampia motivazione resa per giustificare la determinazione della pena base in misura di poco superiore al minimo edittale (v. pag.2);
considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 d 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere es nsore
Il Presente