Inammissibilità Ricorso Pena: Quando la Cassazione Conferma la Decisione del Giudice
L’ordinamento giuridico offre strumenti per ricalcolare una pena qualora una legge venga dichiarata incostituzionale. Tuttavia, è fondamentale che tale legge sia stata effettivamente applicata nel caso specifico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso sulla pena basato su presupposti errati. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere i limiti di tali impugnazioni.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Rideterminazione della Pena
Un soggetto, già condannato con sentenza definitiva, presentava ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Lucca, che agiva in qualità di giudice dell’esecuzione. Il ricorrente sosteneva che la sua pena dovesse essere rideterminata alla luce della sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale. A suo dire, la motivazione della pena originaria era diventata contraddittoria e illogica a seguito di tale pronuncia, che aveva modificato la cosiddetta ‘forbice edittale’ di un reato.
In sostanza, il condannato chiedeva un nuovo calcolo della sanzione, ritenendo che la base normativa utilizzata per la sua condanna fosse stata intaccata dalla successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Pena
La Suprema Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente. I giudici hanno evidenziato una falla fondamentale nel suo ragionamento: la sentenza della Corte Costituzionale citata non era pertinente al suo caso.
Il Tribunale di Lucca aveva già correttamente osservato che il giudice della cognizione, ovvero il giudice che aveva originariamente emesso la sentenza di condanna, non aveva tenuto conto della ‘forbice edittale’ poi dichiarata incostituzionale. La pena era stata commisurata sulla base di parametri che non erano stati toccati dalla successiva declaratoria di illegittimità. Pertanto, l’intero castello accusatorio del ricorrente si basava su un presupposto di fatto e di diritto inesistente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto le censure dedotte manifestamente infondate e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. La motivazione della Cassazione è lineare: non si può chiedere la rideterminazione di una pena in base a una sentenza della Corte Costituzionale se la norma dichiarata illegittima non è mai stata applicata per calcolare quella specifica pena. L’appello del ricorrente mancava del suo fondamento logico e giuridico essenziale. L’illogicità e la contraddittorietà lamentate semplicemente non sussistevano, poiché la sentenza di condanna originaria non era stata influenzata dalla norma poi giudicata incostituzionale. La decisione del Tribunale di Lucca è stata quindi pienamente confermata.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come diretta conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando ipotesi di esonero, lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio cruciale: prima di impugnare un provvedimento, è necessario verificare con scrupolo che le norme e le sentenze invocate siano effettivamente applicabili al proprio caso. Un ricorso basato su presupposti errati non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso per la rideterminazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una sentenza della Corte Costituzionale (n. 40 del 2019) che non era pertinente al caso specifico. Il giudice che aveva emesso la condanna originaria non aveva applicato la fascia di pena (forbice edittale) poi dichiarata incostituzionale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Risposta: Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Qual è la differenza tra giudice della cognizione e giudice dell’esecuzione?
Risposta: Il giudice della cognizione è quello che si occupa del processo e accerta la responsabilità penale, emettendo la sentenza di condanna o assoluzione. Il giudice dell’esecuzione interviene dopo che la sentenza è diventata definitiva per risolvere le questioni che sorgono durante l’esecuzione della pena, come la sua corretta applicazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48141 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48141 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME, nel quale il difensore si duole della contraddittorietà e manifesta illo della motivazione, in relazione alla erronea rideterminazione della pena alla l della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, dal momento che secondo quanto già correttamente rilevato dal Tribunale di Lucca, in veste giudice dell’esecuzione – il giudice della cognizione, in sede di commisurazi della pena, non ha tenuto conto della forbice edittale colpita dalla sud declaratoria di illegittimità costituzionale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.