Inammissibilità ricorso pena: la Cassazione chiarisce i limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del processo penale: l’inammissibilità ricorso pena. Il caso esaminato riguardava un tentativo di furto aggravato a uno sportello bancomat, ma le conclusioni della Corte offrono spunti di riflessione più ampi sui poteri del giudice d’appello e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea come non sia sufficiente lamentare una presunta ingiustizia nella determinazione della pena, ma sia necessario che le censure siano fondate su concrete violazioni di legge e non su mere ipotesi.
I Fatti di Causa: Tentato Assalto al Bancomat
L’imputato era stato condannato per aver tentato, in concorso con altri, di impossessarsi del denaro contenuto in uno sportello bancomat. Il gruppo aveva agito utilizzando gas acetilene per far esplodere il dispositivo. L’operazione non era andata a buon fine per cause indipendenti dalla loro volontà. Le accuse includevano diverse aggravanti, tra cui la violenza sulle cose e l’aver agito in orario notturno.
In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo l’equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate e rideterminando la pena. Nonostante una riduzione della sanzione finale rispetto al primo grado, l’imputato decideva di ricorrere per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su due principali motivi di doglianza, entrambi focalizzati sulla quantificazione della pena.
Violazione del Divieto di “Reformatio in Peius”
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse violato il divieto di reformatio in peius, ossia il principio che impedisce di peggiorare la situazione dell’imputato in assenza di un’impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado avrebbe applicato una pena base superiore o una riduzione per il tentativo inferiore a quella del primo grado.
Carenza di Motivazione sulla Pena
Il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione. L’imputato riteneva che la Corte non avesse adeguatamente giustificato la determinazione della pena base e la misura della riduzione per il tentativo, soffermandosi in modo inadeguato sulla gravità del fatto e sulla sua personalità.
L’analisi della Cassazione sull’inammissibilità ricorso pena
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si articola su due punti fermi del diritto processuale e sostanziale.
In primo luogo, la Corte ha smontato la tesi della reformatio in peius, qualificandola come una mera ipotesi smentita dagli atti processuali. I giudici hanno infatti accertato che non solo la pena base non era stata aumentata, ma che la pena finale inflitta in appello era concretamente inferiore a quella decisa in primo grado. Di conseguenza, non vi era stata alcuna violazione di legge.
In secondo luogo, riguardo al vizio di motivazione, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la decisione era invece ben argomentata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, erano state adeguate e complete. Il giudice di secondo grado aveva correttamente valorizzato la peculiare gravità del reato, commesso con l’uso di esplosivo e con modalità preorganizzate e particolarmente allarmanti. Inoltre, aveva tenuto conto della personalità dell’imputato, la cui recidiva era stata ritenuta espressiva di una maggiore pericolosità sociale. Tali elementi giustificavano pienamente le scelte operate nella quantificazione della pena, rendendo le censure del ricorrente manifestamente infondate e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Limiti dell’Appello
Questa ordinanza conferma che la determinazione della pena è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito, che deve essere supportata da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare l’entità della pena senza evidenziare vizi concreti e dimostrabili, come una violazione di legge o una motivazione palesemente illogica, è destinato all’inammissibilità ricorso pena. La decisione serve da monito: le doglianze devono basarsi su elementi solidi e non su percezioni soggettive o ipotesi non supportate dai fatti, altrimenti si traducono unicamente in una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un giudice d’appello può peggiorare la pena se solo l’imputato ha fatto ricorso?
No, in base al principio del divieto di ‘reformatio in peius’, il giudice non può peggiorare la pena se l’unico a impugnare la sentenza è l’imputato. Nel caso specifico, la Cassazione ha chiarito che la pena finale d’appello era comunque inferiore a quella di primo grado, quindi il principio non era stato violato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La presunta violazione del divieto di ‘reformatio in peius’ era smentita dai fatti (la pena era diminuita), e la critica alla motivazione sulla pena si scontrava con la corretta e logica argomentazione del giudice di merito, che aveva esercitato la sua discrezionalità nei limiti della legge.
Quali elementi sono stati usati per valutare la gravità del reato?
Il giudice ha considerato la peculiare gravità del fatto basandosi su elementi concreti, come le modalità di esecuzione preorganizzate e particolarmente allarmanti (l’uso di esplosivo per un assalto a un bancomat) e la personalità dell’imputato, ritenuta di maggiore pericolosità sociale anche in ragione della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1235 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1235 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, riconosciuta l’equivalenza delle attenuanti generiche con tutte le aggravanti contestate, ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflittagli pe il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 5 cod. pen. per a tentato, in concorso con altri e travisati, di impossessarsi del denaro contenuto in uno sportello bancomat, realizzando atti idonei e diretti in modo non equivoco a tale scopo, facendolo esplodere mediante innesco di gas acetilene, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, con l’ulteriore aggravante dell’aver agito con violenza sulle cose ed in orario notturno tale da ostacolare la pubblica e privata difesa;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, avendo applicato nei confronti dell’imputato, in mancanza dell’impugnazione del Pubblico Ministero, una pena base superiore rispetto a quanto determinato in primo grado, oppure avendo applicato una riduzione per il tentativo in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in primo grado – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; il secondo giudice non ha fissato la pena base in misura superiore rispetto al giudizio di primo grado, e la pena finale determinata dal medesimo Collegio di appello, quantificata entro la cornice edittale dell’art. 624 cod. pen., è inferiore alla pena inflitta in pr grado, e sul punto le doglianze del ricorrente risultano accompagnate da mere ipotesi;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine all’individuazione della pena base ed alla riduzione per il tentativo – è manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata si è soffermata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato, con riferimento al quale è stata appropriatamente ritenuta sussistente la recidiva, come espressiva di una sua maggiore pericolosità; il motivo, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie ha adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo mediante il riferimento alla peculiare gravità del reato, commesso anche mediante esplosivo, alle sue modalità di esecuzione preorganizzate e particolarmente allarmanti, ed alla personalità degli imputati;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.