Inammissibilità Ricorso Pena: Quando le Censure Sono Troppo Generiche
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema dell’inammissibilità ricorso pena, stabilendo principi chiari sui requisiti necessari per contestare la determinazione della sanzione decisa dai giudici di merito. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso rischia di essere respinto per genericità delle censure, specialmente se la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e adeguata.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla dosimetria della pena inflittagli.
Il Ricorso dell’Imputato e l’Inammissibilità
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta inadeguatezza del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato in modo sufficiente e corretto la propria decisione sulla pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa tesi, evidenziando come le critiche mosse fossero generiche e, in parte, manifestamente infondate.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso pena basandosi su considerazioni precise e rigorose. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione congrua e adeguata. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non emergeva alcun difetto motivazionale dal provvedimento impugnato.
La Corte territoriale, infatti, aveva giustificato la misura della pena facendo riferimento a due elementi cruciali:
1. L’insidiosità della condotta: Il modo in cui il reato era stato commesso è stato considerato un fattore rilevante per la determinazione della pena.
2. I precedenti penali: L’imputato aveva riportato diverse condanne in passato, le quali non avevano prodotto alcun effetto deterrente, dimostrando una persistente inclinazione a delinquere.
Secondo la Cassazione, queste argomentazioni erano più che sufficienti a giustificare la sanzione applicata, rendendo le censure del ricorrente prive di fondamento. L’appello si limitava a una critica generica senza confrontarsi specificamente con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza di secondo grado.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve individuare vizi specifici e dimostrabili nella decisione impugnata. In materia di dosimetria della pena, il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità, e il suo operato è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, la motivazione c’era ed era logica. La pronuncia, pertanto, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, a riprova della temerarietà del suo gravame.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure relative alla determinazione della pena sono state ritenute generiche e manifestamente infondate. La sentenza d’appello, infatti, presentava una motivazione congrua e adeguata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena?
La Corte d’Appello ha giustificato la pena basandosi su due fattori principali: l’insidiosità della condotta tenuta dall’imputato e il fatto che le sue numerose condanne precedenti non avevano prodotto alcun effetto deterrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2652 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 11/12/1979
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena – è inammissibile in quanto caratterizzato da censure generiche inerenti al trattamento sanzionatorio, sorretto, invece, da congrua e adeguata motivazione, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato l’adeguatezza della dosimetria della pena con riferimento all’insidiosità della condotta posta in essere e al fatto che l’imputato ha riportato diverse condanne, senza che producessero alcun effetto deterrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024