Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3650 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il 23/04/1970 COGNOME NOME nato a BARI il 24/08/1970
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 2 febbraio 2023 del GIP presso il Tribunale di Bari che, all’esito del giudizio abbrevi aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato di associazione p delinquere e furto in abitazione aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione co reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Bari in data 1 aprile 2021, irrevocabile in d 11 luglio 2022, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
Letta la memoria tempestivamente depositata dall’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente NOME COGNOME che ha insistito per l’ammissibilità del ricorso ma che non ha svilupp argomentazioni idonee a mettere in luce la sua originaria ammissibilità; né i suoi contenu possono porre rimedio, ex post, mediante integrazioni e/o precisazioni, alle ragioni di inammissibilità dell’impugnativa, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze del ricorso è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione del doglianze ivi contenute (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, COGNOME e altri, Rv. 260851 – 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, COGNOME e altri, Rv. 242129 – 01; Sez. 6, n. 8596 d 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv. 219087 – 01).
Considerato che entrambi i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione all determinazione della pena e che i ricorsi sono manifestamente infondati giacché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli el di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596), criterio che è stato espressamente richiamato dalla Corte di appello.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
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