Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Vietata
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito la regola della inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi sono generici o esclusi dalla legge, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando. Questo caso ci permette di analizzare le rigide condizioni per contestare un accordo sulla pena e le severe conseguenze di un ricorso infondato.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
I fatti all’origine della pronuncia riguardano un soggetto che aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 14.000 euro, per un’ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti. La pena era stata ratificata dal Tribunale con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari. In sostanza, il ricorrente non contestava l’accordo sulla pena, ma una decisione accessoria relativa alla sua libertà personale.
L’Inammissibilità del Ricorso nel Patteggiamento secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, rafforzato dalla normativa vigente.
I Profili di Genericità e Infondatezza
I giudici hanno innanzitutto qualificato i motivi del ricorso come generici e privi di fondamento. Ma l’argomento decisivo è stato un altro: tali motivi sono legalmente esclusi dalla possibilità di impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
I Limiti della Riforma Orlando
Il punto centrale della decisione è l’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma ha ristretto significativamente i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. La norma è applicabile al caso di specie, poiché la richiesta di patteggiamento era stata formulata dopo la sua entrata in vigore.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che, a seguito della riforma, le censure relative alla quantificazione della pena o alla valutazione delle circostanze sono ammissibili solo in casi eccezionali e non quando, come nel caso esaminato, la pena concordata rientra ampiamente nei limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice. I giudici hanno osservato che la pena base era stata fissata in termini prossimi al minimo legale e gli aumenti applicati erano stati percentualmente modesti. Di conseguenza, non vi era alcuno spazio per una contestazione sul merito della pena concordata.
Il motivo relativo alla mancata concessione degli arresti domiciliari è stato ritenuto estraneo al perimetro delle censure ammissibili contro una sentenza di questo tipo. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile in toto.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente non fosse in colpa nel promuovere un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura quasi definitiva dell’accordo raggiunto con il patteggiamento. Chi sceglie questo rito processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. Impugnare un patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma espone anche a significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La decisione rappresenta un monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito e di affidarsi a una difesa tecnica consapevole dei rigidi limiti processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, dopo la Riforma Orlando (L. 103/2017), l’art. 448 comma 2-bis c.p.p. limita drasticamente i motivi di ricorso. Non si possono contestare, ad esempio, la valutazione delle prove o la quantificazione della pena, se questa rientra nei limiti dell’accordo.
La mancata concessione di una misura cautelare, come gli arresti domiciliari, è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un simile motivo è inammissibile, in quanto generico, infondato ed escluso dal novero delle censure consentite dalla legge contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2024 del TRIBUNALE di VASTO
dato avviso alle parti; )
udita a re azione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vasto gli ha applicato, a su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di traffico di sostanza stupefacente.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.
D’altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
ente Il
Il Consigliere estensore