Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
dato avviso alle part;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; y
Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso, con distinti atti, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha loro applicato una pena, su accordo delle parti, per plurime violazioni dell’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi A,B,C,C1,d per entrambi; capi E,F,J,J1 per NOME; capi G,G1,H,K,K1,K2 per NOME) commesse in Mottola nel 2020-2021 e per la violazione degli artt.110, 61 n.2, 339,comma 1, 612 cod. pen. (capo N, commesso in Mottola il 14/01/2021) e degli artt.110, 628, commi 1 e 3 n.1, cod. pen. (capo Ni, commesso in Mottola il 14/01/2021);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell’art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 20 marzo 2024