Inammissibilità ricorso patteggiamento: i limiti all’impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, tra cui una significativa limitazione alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio sulla inammissibilità del ricorso patteggiamento, ribadendo principi giurisprudenziali consolidati e offrendo chiarimenti importanti per imputati e difensori.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lucca. Gli imputati erano stati accusati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e illecita contraffazione di targa. Secondo la ricostruzione, per sottrarsi a un controllo di polizia, avevano posto in essere condotte di guida pericolose, arrivando a collidere con un’auto in sosta. A seguito dell’accordo con la Procura, il Tribunale aveva emesso la sentenza di applicazione della pena, che i due hanno successivamente deciso di impugnare davanti alla Corte di Cassazione.
La questione giuridica: quando il ricorso è inammissibile
Il cuore della questione giuridica non risiede nei fatti contestati, ma nella natura stessa della sentenza di patteggiamento e nei limiti che la legge pone alla sua impugnazione. I ricorrenti, con il loro atto, hanno tentato di rimettere in discussione elementi che, una volta raggiunto l’accordo tra le parti e ratificato dal giudice, non sono più sindacabili se non per motivi specifici. La Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se i motivi addotti rientrassero tra quelli consentiti dalla legge per questo tipo di sentenza.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione. La decisione si fonda su un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, nel contesto di una sentenza di patteggiamento, il richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale è sufficiente a dimostrare che il giudice ha compiuto la sua doverosa verifica preliminare. Questo articolo impone al giudice di prosciogliere l’imputato in ogni fase del processo se emerge con evidenza una delle cause di non punibilità (ad esempio, se il fatto non sussiste o se l’imputato non lo ha commesso). Il fatto che il giudice abbia applicato la pena concordata implica necessariamente che abbia escluso, sulla base degli atti, la presenza di tali cause di proscioglimento. Non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata su questo punto. Nel caso specifico, ha osservato la Corte, già dal capo di imputazione emergevano elementi di fatto precisi che delineavano l’illiceità delle condotte. Pertanto, i motivi del ricorso, volti a contestare implicitamente questa valutazione, sono stati ritenuti non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fermo: la sentenza di patteggiamento non è un verdetto di colpevolezza emesso dopo un dibattimento, ma il risultato di un accordo processuale che gode di una stabilità rafforzata. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, non una terza istanza di giudizio sul merito. La decisione ha come conseguenza pratica l’impossibilità per i ricorrenti di ottenere un nuovo esame della vicenda e la loro condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del patteggiamento, consapevoli che le porte dell’impugnazione si chiudono per quasi ogni questione relativa al merito dei fatti.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è soggetta a limiti specifici. Come chiarito dall’ordinanza, non sono ammessi motivi che contestino la valutazione del giudice circa l’assenza di cause di proscioglimento, valutazione che si considera implicitamente compiuta con l’accoglimento della richiesta di patteggiamento.
Cosa significa che il giudice ha escluso le cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
Significa che il giudice, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, ha verificato sulla base degli atti che non vi fossero ragioni evidenti per un’assoluzione immediata dell’imputato (ad esempio perché il fatto non costituisce reato, non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata e, come nel caso di specie, comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32878 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CARRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi proposti, con unitario atto di impugnazione, da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110-337 cod. pen.) e illecita contraffazione di
targa (artt. 110,482- 477 cod. pen.), poiché, per sottrarsi ad un controllo di polizia, ponevano in essere pericoloso condotte di guida andando a collidere contro un’auto in sosta;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice