Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione offre un importante chiarimento sulla inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi addotti, sebbene mascherati da questioni di diritto, celano in realtà una critica alla motivazione del giudice. Questo principio è cruciale per comprendere la logica deflattiva del rito speciale e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per il reato di evasione. Il ricorrente sosteneva che il ricorso fosse ammissibile in quanto contestava la ‘configurabilità’ del reato, un tema che, a suo dire, rientrava nella nozione di violazione di legge.
L’imputato, in sostanza, cercava di mettere in discussione la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di evasione che gli era stato contestato, nonostante avesse precedentemente raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo del ricorso fosse solo apparentemente incentrato su una violazione di legge. In realtà, la doglianza del ricorrente si traduceva in una critica al ‘difetto di motivazione’ della sentenza di primo grado riguardo alla concreta verifica degli elementi costitutivi del reato. La Corte ha quindi proceduto a dichiarare l’inammissibilità del ricorso ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, ha limitato drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di preservare l’efficienza del rito, evitando che l’accordo tra le parti venisse messo in discussione per motivi non essenziali.
La Corte ha spiegato che, secondo la legge, il ricorso è consentito solo per un elenco tassativo di violazioni di legge, tra le quali non rientra il ‘difetto di motivazione’. Lamentare che il giudice di merito non abbia adeguatamente verificato gli elementi del reato non costituisce una ‘violazione di legge’, ma un vizio motivazionale. Di conseguenza, presentare un ricorso fondato su tale argomento supera i limiti imposti dalla normativa, rendendolo irrimediabilmente inammissibile.
La Corte sottolinea come la doglianza del ricorrente, pur formulata in termini di ‘configurabilità del reato’, fosse in realtà una critica alla valutazione del giudice, mascherata per eludere i limiti normativi. Questo tentativo è stato respinto, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Conclusioni: Limiti all’Impugnazione e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la rigidità dei presupposti per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La distinzione tra ‘violazione di legge’ (motivo ammesso) e ‘vizio di motivazione’ (motivo non ammesso) è netta e invalicabile. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la scelta di accedere al patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la valutazione del giudice, salvo che non emergano palesi ed evidenti errori nell’applicazione delle norme giuridiche. La decisione sulla inammissibilità del ricorso patteggiamento serve quindi come monito: l’accordo sulla pena è una scelta processuale con conseguenze definitive, e i tentativi di aggirarne i limiti sono destinati all’insuccesso e a ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate, pur presentate come questioni sulla corretta applicazione della legge, nascondevano in realtà una critica al difetto di motivazione della sentenza, un motivo non previsto tra quelli per cui è ammesso ricorrere contro un patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quali sono i limiti per impugnare una sentenza di patteggiamento?
L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per un elenco tassativo di motivi, che rientrano nella categoria della ‘violazione di legge’. Non è possibile impugnarla per contestare un presunto ‘difetto di motivazione’ sulla valutazione dei fatti o sulla sussistenza degli elementi del reato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 0601LQU) nato il 03/11/1991
avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inam issipile il ricorso per cassazione avverso la senten o-211, applicativa della pena con cui si ~a l come nel caso di specie, solo apparentemente git tcuiTesta la configurabilità dell’evasione contestata immediatamente desumibile dal tenore dell’imputazione quando / di contro / si lamenta in realtà un difetto di motivazione quanto alla verifica in concreto dei costituti oggettivi e soggettivi del reato in contestazione, atteso che 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limit l’innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativame indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, c 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 Giugno 2025 .