Ricorso Contro Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’impugnazione, confermando la severità della legge riguardo l’inammissibilità del ricorso patteggiamento basato su motivi non consentiti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come e quando è possibile appellarsi a una sentenza frutto di un accordo tra accusa e difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza del GIP del Tribunale di Bari, con la quale era stato ratificato un accordo sulla pena (patteggiamento) a carico di un individuo. Le accuse riguardavano la detenzione di 80 dosi di cocaina, reato che in fase di giudizio era stato riqualificato nell’ipotesi di minore gravità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, e un ulteriore delitto previsto dall’art. 385 del codice penale.
Insoddisfatto della sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte del giudice di primo grado.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza necessità di formalità, applicando l’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio cardine introdotto dalla riforma del 2017: i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativamente indicati dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un elenco ristretto di motivi, tra i quali non figura l’omesso assolvimento dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente, nel caso di specie, aveva basato la propria impugnazione proprio su questo aspetto, rendendo di fatto il suo ricorso legalmente infondato e, quindi, inammissibile.
La Corte ha sottolineato che le modifiche legislative introdotte con la legge n. 103/2017 hanno avuto lo scopo preciso di deflazionare il carico giudiziario, limitando drasticamente le possibilità di appello per le sentenze di patteggiamento, che per loro natura si basano su un accordo tra le parti. Permettere ricorsi per vizi di motivazione vanificherebbe la ratio stessa dell’istituto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
L’ordinanza ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso patteggiamento, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare la somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fossero ragioni valide per esonerarlo da tale sanzione, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), che prevede sanzioni per le impugnazioni inammissibili al fine di scoraggiare ricorsi pretestuosi.
Questa decisione ribadisce un messaggio chiaro: la via del patteggiamento, una volta scelta, limita fortemente le successive possibilità di contestazione. È fondamentale che la difesa valuti con estrema attenzione non solo la convenienza dell’accordo, ma anche i ristrettissimi margini di un’eventuale futura impugnazione.
 
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale. Motivi generici come una presunta carenza di motivazione non sono considerati validi per impugnare un accordo di pena.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 4.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quali erano i reati oggetto dell’accordo di patteggiamento nel caso analizzato?
L’accordo riguardava il reato di detenzione di 80 dosi di cocaina, riqualificato nell’ipotesi di minore gravità secondo l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e il delitto di cui all’art. 385 del codice penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6616  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza quale il Tribunale di Bari ha recepito l’accordo delle parti su una pena per i reati 80 dosi di cocaina, riqualificata l’ipotesi originariamente contestata al capo a) quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il delitto di cui all’ar (in Palombaio, 1/3/2019);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata sen ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena motivi (omesso assolvimento dell’obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi d comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 c che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento de processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle amme ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024