Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22184 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
NOME (010DFV9) nato il 19/07/1997
avverso la sentenza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dat -G – awAse -L 4te – 1243-Ft 45
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di GLYPH con la sentenza in epigrafe ha applica ,t i oi i llal , 4, 1 la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui tfil GLYPH tico 9)73 e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990;
— che il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato al di fuori delle ipotesi di cu 448, comma 2-bis cod. proc. pen. ;
— che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione del formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultan contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anch assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a e prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succin descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della corrette della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 cod. proc. pen. per esc la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità del patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di in acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’insus delle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 cod.proc.pen.
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata declaratoria immediata di non punibilità;
— che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consig[io del 28 febbraio 2025