Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini che regolano l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i motivi di ricorso sono ammessi contro questo tipo di sentenza, portando spesso a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso patteggiamento. L’analisi di questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere la natura e le conseguenze di tale rito speciale.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come “patteggiamento”) emessa dal GIP del Tribunale di Varese. L’imputato era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e 6-monoacetilmorfina (6-MAM). Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura e ratificato dal giudice, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
L’Inammissibilità del Ricorso nel Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica. La ragione è netta: i motivi addotti dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per contestare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ricordato che, secondo un orientamento consolidato, la scelta di accedere a questo rito alternativo comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione.
Il Ruolo dell’Art. 129 c.p.p. nel Giudizio di Patteggiamento
Un punto centrale della decisione riguarda il controllo del giudice sulla possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. La Cassazione ha specificato che, nella motivazione di una sentenza di patteggiamento, il semplice richiamo a tale articolo è sufficiente. Non è richiesta un’analisi dettagliata e approfondita per escludere le cause di assoluzione, specialmente quando la loro esistenza non emerge con carattere di evidenza dagli atti. Nel caso in esame, già il capo di imputazione descriveva elementi concreti (peso e modalità di detenzione) che indirizzavano verso la finalità di spaccio, rendendo tutt’altro che evidente una possibile causa di proscioglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio di coerenza processuale. Il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa che si fonda sulla rinuncia di quest’ultima a contestare nel merito l’accusa in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione basata su motivi generici o non previsti equivarrebbe a snaturare l’essenza stessa del rito. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (Cass. Pen., Sez. 6, n. 15927/2015) conferma che il controllo del giudice nel patteggiamento è volto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata, oltre all’assenza di cause evidenti di non punibilità. Poiché i motivi del ricorso non vertevano su questi aspetti specifici, ma miravano a una riconsiderazione del merito non consentita, la sanzione dell’inammissibilità è stata la logica conseguenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da importante monito per la difesa. La scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente, tenendo conto della quasi definitività della sentenza che ne scaturisce. Le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici, come un errore sulla qualificazione del reato o l’applicazione di una pena illegale. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di colpevolezza attraverso motivi non ammessi è destinato a fallire, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici previsti dalla legge. Come chiarito dall’ordinanza, motivi generici o non ammessi per questa tipologia di sentenza, che tentano di rimettere in discussione il merito dell’accusa, rendono il ricorso inammissibile.
Nella sentenza di patteggiamento, il giudice deve motivare dettagliatamente l’assenza di cause di proscioglimento?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nel provvedimento, è sufficiente il semplice richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale per ritenere che il giudice abbia compiuto la necessaria verifica, a meno che le cause di proscioglimento non siano palesemente evidenti dagli atti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma liquidata è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono enunciati gli elementi che rinviano alla condotta di detenzione di detenzione di sostanze stupefacenti – hashish, cocaina e sostanza tipo 6-monoacetilmorfina/6MAM – che per peso e modalità di detenzione apparivano destinati alla cessione (art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore del cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso l’il luglio 2024
La Presidenteiéla rice