Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, l’accordo sulla pena tra imputato e pubblico ministero comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini di tale diritto, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso post-patteggiamento sia la regola in caso di motivi generici. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere quando e come una sentenza di patteggiamento può essere contestata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato aveva scelto il rito del patteggiamento, concordando una pena di due anni e otto mesi di reclusione per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto, ha successivamente presentato ricorso per cassazione, denunciando una generica “violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio”, nel tentativo di rimettere in discussione la pena già pattuita.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e rapido, dichiarando il ricorso inammissibile “de plano”, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, data la sua manifesta infondatezza. La decisione si fonda su una stretta interpretazione delle norme procedurali che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione precisa sulla modulazione della pena, tenendo conto della riduzione prevista per la scelta del rito speciale. Pertanto, il motivo di ricorso sollevato dall’imputato era non solo generico ma anche palesemente al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Un’impugnazione è consentita, ad esempio, se c’è stato un difetto nel consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o se la pena applicata è illegale, ma non per rinegoziare l’entità della sanzione liberamente concordata. Il ricorso dell’imputato, limitandosi a contestare genericamente la pena, non rientrava in nessuna di queste categorie. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come “generico” e “proposto al di fuori dei casi previsti”, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso post-patteggiamento senza udienza. Con la sua decisione, la Corte ha ribadito che il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità quasi definitiva.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il patteggiamento è una scelta processuale seria con conseguenze definitive. Chi accetta di patteggiare rinuncia implicitamente a contestare nel merito la pena concordata. Le vie di impugnazione sono eccezionali e strettamente circoscritte a vizi specifici e gravi. Un tentativo di utilizzare il ricorso per cassazione come un “terzo grado” di negoziazione della pena è destinato al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La stabilità degli accordi processuali è un principio fondamentale che la Cassazione ha inteso, ancora una volta, salvaguardare.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o la mancanza di un valido consenso da parte dell’imputato, ma non per rimettere in discussione l’entità della pena concordata.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’imputato ha contestato la sanzione in modo vago, senza sollevare uno dei vizi specifici per cui è permessa l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 23784/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P ottobre 1990, n. 309, ha applicato su sua richiesta la pena di anni due e mesi otto reclusione;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio;
che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-b cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/10/2024