Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Vietata
Quando un imputato si accorda con l’accusa per una pena ridotta, tramite l’istituto del patteggiamento, le possibilità di contestare successivamente quella sentenza diventano molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile muoversi, confermando la severità della legge sull’inammissibilità del ricorso patteggiamento se non fondato su motivi specifici. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un’impugnazione generica sulla pena è destinata a fallire.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale un imputato vedeva applicata una pena, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio”. In sostanza, contestava la misura della pena che lui stesso aveva concordato.
I Rigidi Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il Codice di procedura penale, all’articolo 448, comma 2-bis, stabilisce in modo molto chiaro che la sentenza di patteggiamento non può essere impugnata per motivi qualsiasi. Il ricorso è ammesso solo per ragioni specifiche e tassative, come ad esempio la mancata espressione del consenso da parte dell’imputato, un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Non è consentito, invece, utilizzare il ricorso per Cassazione per rimettere in discussione la congruità della pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice. La scelta del patteggiamento implica infatti una rinuncia a contestare nel merito la valutazione sulla pena, in cambio di uno sconto significativo.
La Decisione della Corte sull’inammissibilità ricorso patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile “de plano”, ovvero senza nemmeno la necessità di una discussione in udienza. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali.
Le Motivazioni della Suprema Corte
In primo luogo, la Corte ha definito il ricorso come generico. L’imputato si era limitato a denunciare un presunto errore nel trattamento sanzionatorio senza specificare in che modo la legge sarebbe stata violata, soprattutto alla luce del fatto che la sentenza applicava proprio la pena da lui richiesta, già ridotta per la scelta del rito.
In secondo luogo, e in modo decisivo, il motivo del ricorso non rientrava in alcuno dei casi eccezionali previsti dal citato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che contestare la modulazione della pena non è una valida ragione per impugnare una sentenza di patteggiamento. La sentenza originale, al contrario, conteneva una “precisa modulazione della pena”, sulla quale era stata correttamente operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito.
Di conseguenza, l’appello è stato respinto in via preliminare.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il patteggiamento è un accordo che, una volta siglato e omologato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi generici o non previsti dalla legge serve a garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
Per l’imputato, la conseguenza pratica è severa: non solo il ricorso è stato respinto, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare con estrema attenzione se i motivi del ricorso rientrano nelle poche e specifiche eccezioni consentite dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e ulteriori oneri economici.
È sempre possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come ad esempio un vizio nel consenso o un errore nella qualificazione giuridica del fatto.
Per quale motivo il ricorso analizzato in questa ordinanza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e perché il motivo addotto (una presunta violazione di legge sul trattamento sanzionatorio) non rientrava tra quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22162/24 Falvo
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, cl. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio;
che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dic:hiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024