Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando l’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi riguardano la misura della pena concordata. Questa decisione evidenzia l’impatto della cosiddetta ‘Riforma Orlando’ sulla facoltà dell’imputato di contestare l’accordo raggiunto con la pubblica accusa.
I fatti del caso
Un soggetto, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) a tre anni e dieci mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Non soddisfatto della pena concordata, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla quantificazione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso non solo generici e infondati, ma soprattutto non rientranti tra quelli consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Le motivazioni: i limiti invalicabili del ricorso patteggiamento
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise e consolidate, che meritano un’analisi approfondita.
L’impatto della Riforma Orlando sull’Inammissibilità ricorso patteggiamento
Il fulcro della motivazione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Orlando (L. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La contestazione relativa alla misura della pena concordata tra le parti è stata esplicitamente esclusa da tali motivi. Poiché la richiesta di patteggiamento nel caso di specie era stata formulata dopo l’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017), tale limitazione era pienamente applicabile. Il ricorso, basandosi su un motivo non più consentito, era destinato all’inammissibilità.
La congruità della pena e la genericità dei motivi
La Corte aggiunge, a margine, una valutazione sulla pena stessa. Sottolinea come la sanzione concordata rientrasse ampiamente nella ‘forchetta’ edittale prevista dalla norma incriminatrice. Anzi, la pena base era stata fissata su valori vicini al minimo legale e gli eventuali aumenti applicati erano stati percentualmente modesti. Questo rafforza l’idea che l’accordo fosse equilibrato e che la successiva contestazione fosse pretestuosa e priva di fondamento giuridico. La genericità dei motivi di doglianza ha ulteriormente contribuito a sigillare la sorte del ricorso.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale ponderata che implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Una volta raggiunto l’accordo con il PM e ottenuto il via libera del giudice, lo spazio per un ripensamento è estremamente ridotto. La contestazione sulla congruità della pena non è più una via percorribile in sede di legittimità. Questa pronuncia serve da monito: l’inammissibilità del ricorso patteggiamento è la conseguenza diretta e prevedibile di un’impugnazione che non rispetti i tassativi limiti imposti dal legislatore, con l’ulteriore conseguenza della condanna a spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se non si è soddisfatti della pena?
No. Dopo la Riforma Orlando, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude che si possa ricorrere in Cassazione per contestare la misura della pena concordata tra le parti. I motivi di ricorso sono limitati ad altre specifiche ipotesi di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte ha comunque valutato se la pena fosse giusta?
Sì, pur dichiarando il ricorso inammissibile per motivi procedurali, la Corte ha osservato che la pena concordata rientrava nei limiti previsti dalla legge, con una pena base vicina al minimo edittale, ritenendola quindi non sproporzionata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
; dato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S.M. Capua Vetere gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi dieci ed euro 14.000 in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di varia natura ai fini della successiva cessione .
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.
D’altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2021i
Il Consigliere estensore
Il P esi ente 1F