Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Limiti e Criteri della Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini di tale impugnazione, confermando il principio dell’inammissibilità ricorso patteggiamento quando non rientra nei casi tassativamente previsti dalla legge. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova. L’imputato, dopo aver raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero, aveva ottenuto l’applicazione di una pena per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente esaminato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiararle in ogni stato e grado del processo.
La Valutazione della Corte: Inammissibilità Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha adottato una decisione netta e rapida, dichiarando il ricorso inammissibile attraverso la procedura semplificata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura viene utilizzata quando l’inammissibilità appare manifesta, senza necessità di un’udienza pubblica.
I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione su due pilastri fondamentali:
1. Genericità del motivo: Il ricorso è stato ritenuto generico, in quanto non specificava in modo concreto quali cause di proscioglimento il giudice avrebbe dovuto considerare.
2. Violazione dei limiti di impugnazione: Il motivo addotto dal ricorrente non rientrava nel novero dei casi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che disciplina in modo restrittivo l’appello contro le sentenze di patteggiamento.
I Limiti Tassativi del Ricorso contro il Patteggiamento
L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. è la norma chiave per comprendere la decisione. Essa stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi specifici, come ad esempio un errore nella qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata, o la mancata osservanza di norme processuali la cui violazione è sanzionata con la nullità.
La censura relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, se formulata in modo generico, non rientra in questo elenco. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito l’accusa, salvo che emergano palesi cause di non punibilità che il giudice ha l’obbligo di rilevare immediatamente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise ma perentorie. L’inammissibilità è stata dichiarata perché il ricorso era stato proposto al di fuori dei casi consentiti. La legge pone dei paletti molto chiari per evitare che il patteggiamento, nato come strumento di economia processuale, venga vanificato da impugnazioni dilatorie o pretestuose. L’imputato, accettando il patteggiamento, accetta implicitamente un quadro probatorio a suo carico, e può contestare la sentenza solo per vizi di legalità ben definiti, non per un riesame del merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’eventualità eccezionale. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la decisione sono estremamente ridotte. Il ricorso generico, che si limita a lamentare una mancata valutazione di ipotetiche cause di assoluzione, è destinato a una sicura dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere, e un ricorso presentato per ragioni diverse da quelle previste viene dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico e, soprattutto, era stato proposto per un motivo (il presunto mancato esame delle cause di proscioglimento) non rientrante nell’elenco tassativo dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17023/NUMERO_DOCUMENTO Kone
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025