Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando la Pena Concordata non si Discute
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie maestre per la definizione celere dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la pena concordata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo l’inammissibilità del ricorso sul patteggiamento quando i motivi di impugnazione riguardano la congruità della pena e non la sua illegalità. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: Ricorso Avverso la Pena Patteggiata
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. L’accordo prevedeva l’applicazione di una pena di quattro mesi e quattordici giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta illegalità della pena. In particolare, si contestava un ‘sensibile scostamento’ dal minimo edittale previsto per il reato più grave, quello di resistenza. Secondo la tesi difensiva, tale scostamento rendeva la pena illegittima e, quindi, meritevole di annullamento.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso sul Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di una pubblica udienza, data la manifesta infondatezza dei motivi.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine del sistema processuale: la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici e non per contestare l’entità della pena che è stata oggetto di accordo tra le parti. Proporre un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge, come la presunta eccessività della pena concordata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Calcolo della Pena non è Contestabile?
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra ‘illegalità’ della pena e ‘merito’ della sua quantificazione. La Corte ha spiegato che la pena applicata all’imputato non era affatto inficiata da illegalità.
Il calcolo era stato effettuato correttamente:
1. Pena base: Fissata in sei mesi di reclusione, corrispondente al minimo edittale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Aumento per la continuazione: La pena base è stata aumentata per il reato concorrente di lesioni personali.
3. Riduzione per il rito: La pena così determinata è stata infine ridotta per effetto della scelta del rito speciale del patteggiamento.
Questo iter di calcolo è perfettamente conforme alla legge. La doglianza dell’imputato non verteva su un errore di diritto o sull’applicazione di una sanzione non prevista, ma su una valutazione puramente discrezionale e di merito. Nel patteggiamento, tale valutazione è rimessa all’accordo tra accusa e difesa. Una volta che l’imputato accetta di ‘patteggiare’ una determinata pena, non può successivamente lamentarsi in Cassazione che quella stessa pena sia troppo severa, a meno che non dimostri un vizio di illegalità palese, qui del tutto assente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze di patteggiamento. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare:
* Il patteggiamento è un accordo: La sua essenza è negoziale. L’imputato, con l’assistenza del proprio difensore, rinuncia al dibattimento in cambio di uno sconto di pena, accettando la sanzione proposta e concordata con il Pubblico Ministero.
* Impugnazione limitata: La possibilità di ricorrere in Cassazione è circoscritta a vizi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o, appunto, l’applicazione di una pena illegale. Non è uno strumento per rinegoziare l’accordo raggiunto.
* Responsabilità della scelta: La decisione di patteggiare deve essere ponderata, poiché preclude la possibilità di contestare nel merito la quantificazione della pena. Questa pronuncia serve da monito contro i ricorsi meramente dilatori o esplorativi, che non si fondano su reali vizi di legittimità, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta?
No, la Cassazione chiarisce che il ricorso è inammissibile se contesta la valutazione discrezionale sulla quantità della pena, poiché questa è il risultato di un accordo tra le parti. Il ricorso è ammesso solo per motivi di palese illegalità della pena, come l’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha preso la sua decisione basandosi esclusivamente sugli atti scritti, senza la necessità di un’udienza, in quanto i motivi del ricorso erano chiaramente infondati o non consentiti dalla legge.
Quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento?
L’impugnazione è strettamente limitata a motivi di legittimità. Non è possibile contestare valutazioni di merito, come la congruità della pena concordata, che rientrano nell’accordo negoziale tra accusa e difesa. Si può ricorrere, ad esempio, per un errore nella qualificazione giuridica del reato o per l’applicazione di una pena non conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBINANTE NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avy.do alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per il sensibile scostamento dal minimo della pena previsto per il reato di resistenza.
All’imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena finale di mesi quattro e giorni quattordici di reclusione, pena che, all’evidenza, non è inficiata da illegalità: il ricorso è, pertanto, proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi di un vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell’accordo, nella determinazione del trattamento punitivo che, nel caso in esame, è stato determiNOME partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, minimo edittale del reato di resistenza, poi aumentata per la continuazione con il reato di lesioni di giorni ventuno e, infine, ridotta all’inflitto per il rito,
Rilevato, che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 settembre 2024
La Presidente rel.