Inammissibilità ricorso patteggiamento: quando l’appello è infondato
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata del processo penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un appello presentato al di fuori dei casi consentiti, confermando la linea dura del legislatore sull’inammissibilità del ricorso patteggiamento proposto per motivi infondati.
I Fatti del Caso
Due soggetti, dopo aver definito la loro posizione processuale attraverso un patteggiamento dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, decidevano di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Il reato contestato era quello di furto aggravato in concorso. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa sulla pena da applicare, i ricorrenti hanno tentato di rimettere in discussione la decisione davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando i ricorsi palesemente inammissibili. La decisione è stata presa senza le formalità di un’udienza pubblica, avvalendosi della procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di procedere in camera di consiglio quando un ricorso appare, fin da subito, destinato al rigetto per cause di inammissibilità evidenti.
I giudici hanno rilevato che i ricorsi erano stati proposti per motivi che rientravano chiaramente nelle ipotesi di inammissibilità specifica previste per le sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale relativa al patteggiamento, cristallizzato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero limitato e specifico di motivi, escludendo la possibilità di contestare la valutazione dei fatti o la congruità della pena concordata.
Nel caso di specie, i ricorsi sono stati ritenuti affetti da “indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi”. In altre parole, le argomentazioni presentate dagli imputati erano o non ammesse dalla legge per questo tipo di impugnazione, o talmente prive di fondamento giuridico da non meritare neppure un esame nel merito.
La conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità del ricorso patteggiamento non è stata solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche una condanna economica per i ricorrenti. La Corte, infatti, li ha condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare lo Stato per i costi di un procedimento giudiziario inutile e, dall’altro, fungere da deterrente contro la proposizione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che intasano il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta siglato e ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. L’impugnazione è un’opzione eccezionale e non uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto. Chi intende percorrere la strada del ricorso deve essere consapevole che i motivi devono essere solidi e rientrare nel perimetro tassativo fissato dalla legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la sentenza, ma anche di subire una condanna economica significativa, come avvenuto nel caso analizzato.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Come dimostra il caso, un ricorso basato su motivi non consentiti o manifestamente infondati viene dichiarato inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione, ma rigetta l’atto perché privo dei requisiti previsti dalla legge. In questa vicenda, l’inammissibilità è stata dichiarata per palese infondatezza dei motivi, senza necessità di ulteriori formalità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Come stabilito dall’ordinanza, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 4.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TARANTO il 21/03/1983 NOME nato a TARANTO il 01/12/1977
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
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/dato avviso alle partì;/
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n. 6 e 61 n. 7 cod. pen.)
Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, va rilevata la palese inammissibilità di quest’ultimi per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto i ricorsi sono stati proposti avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 15 gennaio 2025 Il con GLYPH re GLYPH
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