Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Precluso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che limitano la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come la scelta di questo rito speciale comporti una rinuncia a far valere determinate doglianze, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso patteggiamento se i motivi non sono tra quelli espressamente consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), erano stati condannati dal Giudice dell’Udienza Preliminare per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto, i difensori dei due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
Il motivo principale del ricorso era un presunto ‘vizio della motivazione’. I ricorrenti sostenevano che la sentenza di condanna fosse contraddittoria, poiché, nello stesso procedimento, altri coimputati erano stati assolti con formula dubitativa. A loro avviso, questa circostanza minava la logicità della loro stessa condanna.
I Limiti Normativi al Ricorso contro il Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di definire e limitare le impugnazioni, per garantire la stabilità delle sentenze emesse a seguito di un accordo tra le parti.
I motivi ammessi riguardano, ad esempio, l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o l’inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità. Non è invece contemplata la possibilità di contestare la motivazione della sentenza per una presunta contraddittorietà con decisioni assolutorie prese nei confronti di altri.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili senza necessità di una formale udienza, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa della normativa vigente.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno chiarito che il vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti non rientrava in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Di conseguenza, il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge.
La Corte ha implicitamente ribadito che il patteggiamento è un accordo processuale che si fonda sulla volontà dell’imputato di accettare una determinata pena in cambio di benefici, come la riduzione della sanzione. Tale scelta implica una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, se non per i specifici e gravi vizi elencati dalla norma. Pertanto, l’argomento basato sull’esito del procedimento per altri soggetti è stato ritenuto irrilevante ai fini dell’impugnazione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la via del patteggiamento, sebbene vantaggiosa sotto certi aspetti, chiude la porta a gran parte delle possibili contestazioni future. Prima di optare per questo rito, è fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino attentamente tutte le implicazioni, compresa la drastica limitazione del diritto di impugnazione. Qualsiasi tentativo di ricorrere per motivi non espressamente previsti dalla legge si tradurrà non solo in un insuccesso, ma anche in ulteriori conseguenze economiche a carico del ricorrente.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere. Motivi diversi da quelli previsti, come un presunto vizio di motivazione non riconducibile alle ipotesi di legge, rendono il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Il fatto che altri coimputati siano stati assolti può essere usato come motivo per impugnare la propria sentenza di patteggiamento?
No, la Corte ha stabilito che questo tipo di motivazione (vizio della motivazione in relazione all’assoluzione di altri) non rientra tra quelle deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., e quindi non è un valido motivo per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME NOME quello di COGNOME NOME hanno proposto ricorsi con separati atti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha recepito l’accordo de parti su una pena per i reati loro rispettivamente ascritti ;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione alla coeva pronuncia di assoluzione ai sen dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di altri coimputati) non deducibili ai dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/201 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno ;n favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle amm9nde.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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