Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Stabilisce i Confini
Quando si sceglie la via del patteggiamento, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti, si accettano determinati vantaggi processuali in cambio di alcune rinunce. Una di queste riguarda i motivi per cui è possibile impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini di questa materia, sottolineando un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso patteggiamento basato sulla presunta eccessività della pena concordata. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato con rito del patteggiamento per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, pur avendo concordato la pena con il Pubblico Ministero, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione dell’art. 133 del codice penale. In sostanza, egli sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato correttamente i criteri per la determinazione della pena, applicandone una a suo dire sproporzionata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una decisione rapida e trattata con procedura semplificata (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato una norma chiave del codice di procedura penale, l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La contestazione non può riguardare la congruità o la giustizia della pena pattuita tra le parti e avallata dal giudice, ma deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una logica stringente. Il patteggiamento è un accordo: l’imputato rinuncia a un dibattimento completo in cambio di una riduzione della pena. Accettando l’accordo, accetta implicitamente anche la misura della sanzione proposta. Pertanto, non può in un secondo momento contestarne l’entità, a meno che non emerga un profilo di illegalità della pena stessa.
L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. è stato introdotto proprio per evitare ricorsi dilatori o pretestuosi che mettessero in discussione il merito di un accordo già raggiunto. Il legislatore ha voluto che l’impugnazione fosse un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi gravi come, ad esempio, l’applicazione di una pena non prevista dalla legge per quel reato o un errore nel calcolo che la renda illegale. La violazione dell’art. 133 c.p., che riguarda la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, non rientra in questi casi, poiché attiene alla valutazione di merito che il patteggiamento stesso mira a superare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e chiarisce un punto essenziale per chiunque affronti un procedimento penale. La scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive sulla possibilità di appello. Contestare la misura della pena concordata è una strada non percorribile. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso patteggiamento non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo perché, secondo la Corte, proporre un ricorso per motivi non consentiti dalla legge costituisce una colpa processuale. La decisione serve quindi da monito: le impugnazioni devono essere fondate su motivi solidi e legalmente ammessi, specialmente nell’ambito dei riti speciali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta?
No, la legge non lo consente. Secondo l’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può basarsi sulla valutazione della congruità della pena concordata, ma solo su specifici motivi di legittimità.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per contestare profili di illegalità della pena (ad esempio, se è stata applicata una sanzione non prevista dalla legge per quel reato) o per altri vizi specificamente indicati dalla norma, ma non per rimettere in discussione la sua entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione basata su motivi non permessi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. deducendo la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), atteso che la pena applicata è conforme a quella richiesta e non è stato dedotto alcun profilo di illegalità della stessa;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore