Inammissibilità ricorso patteggiamento: quando non si può impugnare la pena
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini di tale diritto, chiarendo i motivi che portano all’inammissibilità del ricorso patteggiamento e le conseguenze per chi tenta di superare questi limiti.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un accordo di patteggiamento raggiunto dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari. L’imputato, accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, aveva concordato con la pubblica accusa una pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha successivamente presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza, lamentando una generica “violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio”, ossia contestando la misura della pena concordata.
I limiti all’impugnazione della sentenza di patteggiamento
La normativa processuale penale, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, pone dei paletti molto precisi alla possibilità di impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Il legislatore ha infatti stabilito che il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, tra cui:
* Mancato consenso dell’imputato.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco ristretto è destinato a essere dichiarato inammissibile. La logica di questa limitazione risiede nella natura stessa del patteggiamento: un accordo tra le parti che, una volta ratificato dal giudice, acquista una sua stabilità, non potendo essere rimesso in discussione per questioni già oggetto di negoziazione, come la modulazione della pena.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso patteggiamento
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha applicato rigorosamente questi principi. I giudici hanno osservato che il ricorso presentato dall’imputato era palesemente generico e si limitava a contestare la quantificazione della pena, aspetto che era stato oggetto dell’accordo tra le parti. Tale doglianza non rientra in nessuno dei motivi eccezionali previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso patteggiamento “de plano”, ovvero senza la necessità di un’udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa procedura accelerata sottolinea la chiara volontà del legislatore di filtrare i ricorsi pretestuosi e di garantire la rapida definizione dei procedimenti.
Conclusioni
La decisione in commento conferma un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta non solo la pena concordata, ma anche una forte limitazione del proprio diritto di impugnazione. Non è possibile, in un secondo momento, contestare la congruità della sanzione pattuita, a meno che non si configuri un’illegalità della pena stessa (ad esempio, una pena non prevista dalla legge per quel reato). La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, riaffermando che l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento è un’eventualità eccezionale, da percorrere solo in presenza di vizi specifici e non per un generale ripensamento sull’accordo raggiunto.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, ma non per contestare la sua misura se è stata concordata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e contestava la misura della pena pattuita, un motivo che non rientra tra quelli specifici per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
n. 22280/24 Shkalla
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. e applicato su sua richiesta la pena di anni due e mesi quattro di reclusione;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio;
che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024