Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Precluso?
La possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è una questione delicata, soggetta a limiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la stretta interpretazione delle norme, chiarendo quando si verifica l’inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la natura quasi definitiva di tale accordo processuale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Erronea Qualificazione Giuridica
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale. La condanna riguardava un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge, nello specifico un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Sostanzialmente, si contestava il modo in cui il reato era stato inquadrato dal punto di vista legale nell’accordo di patteggiamento.
La Disciplina Ristretta dell’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte ha immediatamente richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente le possibilità di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. La giurisprudenza, citata nell’ordinanza (Sez. 3, n. 23150/2019; Sez. 6, n. 3108/2018), ha consolidato un orientamento molto restrittivo.
Nello specifico, la possibilità di contestare la qualificazione giuridica è ammessa solo quando questa risulti, con “indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica” rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. La valutazione del giudice di legittimità, quindi, non entra nel merito della vicenda, ma si limita a una verifica formale basata esclusivamente sugli atti principali: capo di imputazione, motivazione della sentenza e motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio denunciato dal ricorrente non emergeva affatto. L’errore nella qualificazione giuridica non era palese né eccentrico, e quindi non rientrava nelle ristrette maglie concesse dalla legge per l’impugnazione.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura consente alla Corte di decidere senza udienza quando un ricorso è manifestamente infondato o, come in questo caso, proposto al di fuori dei casi consentiti. La Corte ha definito il ricorso come generico e non conforme ai requisiti dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza il principio secondo cui il patteggiamento rappresenta una scelta processuale che comporta una sostanziale rinuncia a future contestazioni. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Definitività dell’Accordo: L’accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità quasi assoluta.
2. Limiti Estremi all’Impugnazione: L’impugnazione è un’eccezione, consentita solo per vizi macroscopici e immediatamente percepibili, non per semplici divergenze interpretative.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questo funge da deterrente contro ricorsi esplorativi o pretestuosi.
In sintesi, chi opta per il patteggiamento deve essere pienamente consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte e limitate a vizi procedurali o giuridici di eccezionale gravità.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce limiti molto severi. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma unicamente se tale errore è palese ed immediatamente evidente dagli atti.
Cosa significa che la qualificazione giuridica deve essere ‘palesemente eccentrica’ per impugnare il patteggiamento?
Significa che l’errore nell’inquadramento giuridico del reato deve essere macroscopico e indiscutibile, rilevabile dalla semplice lettura del capo di imputazione e della sentenza. Non è sufficiente una diversa interpretazione della norma, ma è necessario un errore evidente.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro un patteggiamento è dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, equitativamente determinata dalla Corte (nel caso specifico 3.000 euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21004/25 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025