Inammissibilità ricorso patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6622/2024) offre un’importante occasione per ribadire i confini dell’ inammissibilità ricorso patteggiamento, specificando quando le censure dell’imputato non possono superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, una donna, condannata con rito del patteggiamento per plurimi reati in materia di stupefacenti, proponeva ricorso per Cassazione tramite il suo difensore. I motivi del ricorso si fondavano su tre censure principali: l’omessa motivazione riguardo alla possibilità di un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’eccessività della pena concordata e, infine, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La Corte ha applicato l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente una declaratoria di inammissibilità senza le formalità dell’udienza pubblica quando il ricorso presenta vizi evidenti. La decisione si fonda sulla violazione dei limiti tassativi imposti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che elenca i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso patteggiamento
La Corte ha smontato punto per punto i motivi di ricorso, evidenziandone la manifesta infondatezza alla luce della normativa vigente.
L’ambito ristretto dell’impugnazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma esclude esplicitamente che si possano sollevare con il ricorso questioni relative alla dosimetria della pena o alla sussistenza delle condizioni per un’assoluzione ex art. 129 c.p.p. Poiché l’imputata aveva liberamente concordato la pena con il Pubblico Ministero, non poteva successivamente lamentarne l’eccessività. Tali motivi sono estranei al perimetro di controllo demandato alla Cassazione in caso di patteggiamento.
L’errore manifesto nella qualificazione giuridica
Particolarmente interessante è l’analisi sul terzo motivo di ricorso, relativo all’erronea qualificazione giuridica. La Corte ha precisato che, sebbene questo motivo sia astrattamente ammissibile, esso è circoscritto ai soli casi di ‘errore manifesto’. La giurisprudenza citata (Cass. n. 13749/2022) chiarisce che l’errore è ‘manifesto’ solo quando la qualificazione giuridica appare, con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Nel caso in esame, la censura era stata appena enunciata, senza un’adeguata argomentazione, e risultava smentita dalla stessa descrizione dei fatti nell’imputazione. Un’impugnazione aspecifica e non autosufficiente non può, pertanto, trovare accoglimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale che comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Chi accede a questo rito non può successivamente rimettere in discussione elementi, come la congruità della pena, che sono stati oggetto dell’accordo. La possibilità di contestare la qualificazione giuridica rimane un’ancora di salvezza, ma solo per correggere errori palesi e macroscopici, non per riaprire valutazioni discrezionali. La conseguenza dell’ inammissibilità ricorso patteggiamento è severa: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di quattromila euro.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a specifiche casistiche, escludendo, ad esempio, censure sull’eccessività della pena o sulla valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Quando si può contestare l’erronea qualificazione giuridica in un ricorso contro il patteggiamento?
La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica è ammessa solo in caso di ‘errore manifesto’. Ciò si verifica quando la qualificazione del reato risulta, con immediata evidenza e senza possibilità di opinioni diverse, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza co la quale il Tribunale di Verona ha applicato alla stessa su richiesta una pena per più dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (in Verona e Fumane, in data anteriore al genn in continuazione con altra condanna, rideterminando la pena complessiva;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della l 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, sì tratta di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena motivi (omesso assolvimento dell’obbligo di motivazione quanto alla verifica delle cond cui all’art. 129, cod. proc. pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuri non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 5 della legge 103/2017 citata), quanto alla terza censura evidenziandosi che la stessa enunciata e neppure argomentata, oltre a risultare con tutta evidenza smentita dalla i sulla quale è intervenuto l’accordo sulla pena (sul punto, tra le altre, sez. 4 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01, in cui si è precisato che, in di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezz margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imp sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficien violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione motivazione della sentenza; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842-01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento dell processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 aennaio 2024