Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, sottolineando l’importanza di comprendere a fondo l’inammissibilità del ricorso per patteggiamento quando non si rispettano i paletti normativi.
Il Caso in Esame: dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso analizzato trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Un imputato, accusato di un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), aveva concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena di due anni e dieci mesi di reclusione, oltre a una multa di 16.000,00 euro.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, lamentando un generico ‘vizio di motivazione’ sia in merito alla sua responsabilità penale sia alla quantificazione della pena. Questa mossa ha portato la questione all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a valutare la validità stessa del ricorso.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e rapido, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, attraverso una procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
Le ragioni di questa decisione si fondano su due pilastri fondamentali:
1. Genericità del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura generica delle doglianze presentate. Il ricorrente si era limitato a denunciare un ‘vizio di motivazione’, senza articolare specifiche e pertinenti critiche che potessero rientrare nei ristretti limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
2. Violazione dei Limiti Imposti dall’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questo è il punto cruciale della decisione. La legge stabilisce che la sentenza di patteggiamento non è appellabile, ma può essere oggetto di ricorso per Cassazione solo per motivi ben precisi, elencati tassativamente nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questi includono, ad esempio, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Il vizio di motivazione, specialmente se lamentato in modo generico sulla responsabilità e sulla pena concordata, non rientra tra questi motivi. Proporre un ricorso per ragioni non contemplate dalla norma lo rende automaticamente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è stata lapidaria ma giuridicamente ineccepibile. Il ricorso è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione il merito di un accordo che l’imputato stesso aveva liberamente sottoscritto. Il patteggiamento implica una rinuncia a contestare la propria responsabilità in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, la legge limita drasticamente la possibilità di un ‘ripensamento’ successivo, per garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito alternativo. Denunciare un vizio di motivazione sulla responsabilità dopo aver patteggiato è una contraddizione in termini che il sistema processuale non ammette. La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare rigorosamente le disposizioni di legge, che blindano la sentenza di patteggiamento da impugnazioni generiche e pretestuose.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che preclude quasi ogni possibilità di successiva contestazione nel merito. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le vie d’impugnazione sono estremamente limitate. In secondo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (tremila euro) alla Cassa delle ammende funge da forte deterrente contro la presentazione di ricorsi infondati o meramente dilatori. Questa sanzione economica sottolinea la serietà dell’istituto e mira a scoraggiare abusi del sistema giudiziario, preservando le risorse della giustizia per casi che meritano un esame approfondito.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo nei casi specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Un motivo generico come il ‘vizio di motivazione’ sulla responsabilità non rientra tra questi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso l’inammissibilità del ricorso senza la necessità di un’udienza formale, basandosi direttamente sugli atti. Questa procedura semplificata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., si applica quando l’inammissibilità è evidente, come nel caso di un ricorso generico o proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa;
che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in materia di responsabilità e pena;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024