Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando la Motivazione è Sufficiente
L’istituto del patteggiamento rappresenta una via processuale accelerata, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo i criteri per valutare l’inammissibilità del ricorso sul patteggiamento quando si contesta la motivazione di una sanzione accessoria. Questo caso offre spunti fondamentali sulla necessità di una motivazione ‘compiuta e congrua’ da parte del giudice.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un procedimento per il reato di omicidio stradale colposo (previsto dall’art. 589-bis, comma 1, del codice penale), aveva concordato con la pubblica accusa l’applicazione di una pena tramite il rito del patteggiamento, come disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. La sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, oltre alla pena principale, applicava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La difesa del condannato decideva di presentare ricorso per Cassazione, non contestando l’accordo sulla pena, ma focalizzandosi su un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con cui il GIP aveva giustificato l’applicazione della revoca della patente. In sostanza, si contestava il percorso logico-giuridico seguito dal giudice su questo specifico punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dalla difesa, ma hanno ritenuto che il ricorso stesso non avesse i requisiti per essere giudicato. Di conseguenza, la sentenza di patteggiamento è stata confermata in toto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la Congruità della Motivazione nel Patteggiamento
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha chiarito che, per giustificare l’inammissibilità del ricorso sul patteggiamento, è sufficiente che la motivazione del giudice di merito sia ‘compiuta e congrua’.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno analizzato la sentenza impugnata (citando espressamente pagina 3 del provvedimento) e hanno riscontrato che il GIP aveva effettivamente fornito una spiegazione adeguata e logica per la sua decisione di applicare la revoca della patente. Nonostante nel patteggiamento il controllo del giudice sia più circoscritto rispetto a un processo ordinario, egli ha comunque il dovere di motivare le proprie scelte, specialmente per quanto riguarda le sanzioni accessorie.
La Corte ha ritenuto che tale dovere fosse stato pienamente assolto. La motivazione non era né mancante, né contraddittoria, né palesemente illogica. Di fronte a una motivazione sufficiente, il tentativo di contestarla come manifestamente illogica si è rivelato infondato, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio importante nel contesto del patteggiamento. Sebbene sia possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione, tale strada è percorribile solo quando il difetto è evidente e macroscopico. Un semplice disaccordo con la valutazione del giudice non è sufficiente per fondare un ricorso in Cassazione.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’analisi della sentenza di patteggiamento deve essere estremamente rigorosa: un ricorso basato sulla motivazione ha possibilità di successo solo se si può dimostrare una sua palese illogicità o una totale assenza. Per le parti, conferma che l’accordo di patteggiamento implica un’accettazione sostanziale delle sue conseguenze, incluse le sanzioni accessorie, a meno che non emergano vizi procedurali o motivazionali di eccezionale gravità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma per motivi specifici e limitati. In questo caso, l’impugnazione era basata sulla presunta illogicità della motivazione relativa all’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, la revoca della patente.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. Ha verificato che il giudice di primo grado aveva fornito una motivazione ‘compiuta e congrua’ per la sua decisione, rendendo la contestazione della difesa palesemente priva di fondamento e, di conseguenza, il ricorso non ammissibile a un esame di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TERRACINA il 25/08/1976
avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La difesa di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Cassino per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ii guida) è manifestamente infondato, considerata la compiuta e congrua motivazione rèsa sullo specifico punto dal Giudice della sentenza (pag. 3 sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
f 4)6 Pcz Così deciso il 19 ai= 2025