Inammissibilità ricorso: quando la gravità della condotta conta
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla valutazione della gravità del reato e sulle conseguenze procedurali che ne derivano, come l’inammissibilità ricorso. Il caso riguarda un individuo che ha impugnato una sentenza di condanna per offese pronunciate in un contesto pubblico, ma la Suprema Corte ha respinto le sue argomentazioni, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un episodio in cui un soggetto, mentre veniva fatto salire su un mezzo della Polizia Penitenziaria, proferiva frasi offensive. L’elemento cruciale, evidenziato dalla Corte d’Appello, era la presenza di una “moltitudine di persone” che circondavano il veicolo. Questo contesto pubblico ha aggravato la natura del gesto. L’imputato, condannato in secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione dei fatti e chiedendo il riconoscimento di circostanze a lui più favorevoli.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Contestazione sulla natura pubblica dell’offesa.
2. Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”.
3. Richiesta di concessione delle “attenuanti generiche”.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando l’inammissibilità ricorso in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato la sua decisione, rendendola “incensurabile” in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una valutazione rigorosa delle argomentazioni della Corte d’Appello. Innanzitutto, è stato confermato che le frasi offensive sono state pronunciate in presenza di numerose persone, integrando così il requisito della pubblicità.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione sia della particolare tenuità del fatto sia delle attenuanti generiche. La motivazione dei giudici di merito si basava sulla “pervicacia della condotta” e sulla “gravità della stessa”. In altre parole, il comportamento dell’imputato non è stato giudicato come un episodio isolato e di lieve entità, ma come un’azione ostinata e grave, incompatibile con qualsiasi trattamento di favore. La valutazione del giudice di merito, quando basata su elementi di fatto e adeguatamente motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche non è automatico. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva della condotta, considerando non solo il fatto in sé, ma anche il suo contesto e la personalità dell’imputato. La “pervicacia” e la “gravità” sono elementi di fatto la cui valutazione, se ben motivata in appello, rende il ricorso per Cassazione destinato all’inammissibilità. Di conseguenza, l’imputato non solo ha visto confermata la sua condanna, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati, cioè chiaramente privi di fondamento giuridico, confermando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare grave la condotta dell’imputato?
La Corte ha valorizzato la valutazione fatta dai giudici di merito, che hanno considerato la “pervicacia della condotta” (cioè la sua ostinazione) e la sua gravità, derivante anche dal fatto che le offese sono state pronunciate in presenza di una moltitudine di persone.
Perché non sono state concesse la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche?
Non sono state concesse perché la gravità e la pervicacia della condotta sono state giudicate incompatibili con tali benefici. La Corte d’Appello ha fornito una motivazione su questo punto che la Cassazione ha ritenuto logica e non censurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 13/03/1992
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dando atto la C.d.a che le frasi offensive vennero pronunciate in presenza di una moltitudine di persone che circondavano il mezzo della Polizia penitenziaria sul quale l’imputato stava salendo;
rilevato che il secondo motivo e terzo motivo, relativi all’esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello – con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede – dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della gravità della stessa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere esten dre
GLYPH
La PresiAente