Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Motivi Nuovi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando vengono sollevati motivi di doglianza per la prima volta in sede di legittimità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti dell’impugnazione e l’importanza di definire una strategia difensiva completa fin dal giudizio di appello.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso di un individuo condannato per un reato contro un pubblico ufficiale, presumibilmente ai sensi dell’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). Nel corso del giudizio di appello, la difesa si era concentrata esclusivamente su un punto: sostenere che il reato dovesse essere considerato nella sua forma tentata e non consumata.
Una volta giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente cambiava strategia difensiva. In questa sede, infatti, introduceva un argomento completamente nuovo, sostenendo che i fatti, così come ricostruiti, non configurassero il reato contestato, bensì la diversa e meno grave fattispecie di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale).
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se il fatto costituisse violenza, minaccia o resistenza. La pronuncia si è fermata a un livello precedente, puramente procedurale. Secondo i giudici, il motivo di ricorso proposto era inaccettabile perché sollevava una “questione non posta in sede di gravame”, cioè non discussa in appello.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può rimettere in discussione l’intera vicenda. È un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma solo sulla base dei motivi specificamente presentati nei gradi precedenti.
Introdurre argomentazioni giuridiche completamente nuove in questa fase equivarrebbe a trasformare la Cassazione in un’ulteriore istanza di merito, violando la struttura del processo e il principio del doppio grado di giurisdizione. La difesa ha il dovere di presentare tutte le sue argomentazioni e contestazioni in sede di appello. Ciò che non viene contestato in quella sede si considera accettato e non può essere riproposto ex novo davanti alla Suprema Corte. Nel caso specifico, la questione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (art. 336 vs art. 337 c.p.) doveva essere sollevata davanti alla Corte d’Appello. Non avendolo fatto, il ricorrente ha perso la possibilità di farla valere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La strategia processuale deve essere definita con chiarezza e completezza sin dal primo atto di impugnazione. Qualsiasi potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso relativo alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove o alla qualificazione giuridica del reato, deve essere eccepito in appello. Dimenticare o tralasciare un motivo di gravame in quella sede significa precludersi definitivamente la possibilità di farlo valere in Cassazione. La conseguenza, come dimostra questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie, rendendo l’impugnazione infruttuosa e controproducente.
È possibile presentare un argomento di difesa per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che un motivo di ricorso è inammissibile se riguarda una questione giuridica che non è stata sollevata e discussa nel precedente grado di giudizio, ossia in appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha cercato di ottenere una diversa qualificazione giuridica del reato (da art. 336 a art. 337 c.p.) solo in Cassazione, mentre in appello si era limitato a contestare la forma consumata del reato, senza mai porre la questione della diversa qualificazione.
Quali sono le conseguenze concrete della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, senza che la Corte esaminasse nel merito le sue ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CITTA SANT’NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA.
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si si assume che il fatto, per come ricost integrerebbe l’ipotesi di reato di cui all’art. 337 cod. pen., in disparte ogni valutazio concreto interesse in capo al ricorrente rispetto alla contestazione per il delitto di cui al cod. pen., è afferente a questione non posta in sede di gravame in cui si sono rivolte criti ordine alla ritenuta ipotesi consumata in luogo di quella tentata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.