Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA TAURO il 05/04/1993
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Federico LuigiCOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ( pag. 4 della sentenza) non ha riconosciuto tale diminuente e ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi
positivamente valutabili e della ricorrenza, di contro, di dati di segno negativo ostativi ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non
costituisce un diritto dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in
parola; soprattutto dopo la modifica dell’art.
62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23
maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé
sola, lo stato di incensuratezza dell’imputato, è sufficiente che il giudice di merit si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fin (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n.1 cod. pen., è indeducibile perché non dedotto nell’atto di appello con il quale si lamentava, invece, l’insussistenza della fattispecie di tentata rapina sotto il profilo del compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione di una attività predatoria;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025