Inammissibilità Ricorso: Cosa Succede se la Notifica Manca a un Difensore?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in tema di inammissibilità ricorso, analizzando un caso di bancarotta fraudolenta. La decisione si sofferma su due aspetti cruciali: le conseguenze della mancata notifica dell’avviso di udienza a uno dei due difensori dell’imputato e la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità per questo grave reato, aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione di altre accuse concorrenti, quali la bancarotta semplice documentale e l’appropriazione indebita.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali:
1. Un vizio procedurale: la difesa sosteneva la nullità del procedimento d’appello a causa dell’omessa notifica dell’avviso di udienza a uno dei due avvocati nominati.
2. Una questione di merito: si contestava l’attribuzione all’imputato della qualifica di ‘amministratore di fatto’ della società fallita, ritenuta fondamentale per la condanna.
L’Inammissibilità Ricorso per Vizi Procedurali Sanabili
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato dalla Suprema Corte. I giudici hanno evidenziato che, sebbene uno dei due difensori non avesse ricevuto l’avviso di udienza, l’altro legale era stato regolarmente avvisato e aveva partecipato al giudizio d’appello senza sollevare alcuna eccezione.
Questo comportamento, secondo la Corte, ha ‘sanato’ la nullità. Si tratta di una ‘nullità a regime intermedio’, un vizio che non invalida automaticamente il processo ma che deve essere eccepito dalla parte interessata alla prima occasione utile. La mancata obiezione da parte del difensore presente ha precluso la possibilità di far valere il vizio in Cassazione. La Corte ha richiamato un consolidato principio delle Sezioni Unite, secondo cui l’omesso avviso a un difensore è sanato se l’altro, ritualmente avvisato, non eccepisce nulla.
La Genericità del Motivo sulla Qualifica di Amministratore di Fatto
Anche il secondo motivo è stato ritenuto causa di inammissibilità ricorso. La Cassazione ha definito la doglianza ‘aspecifica’. L’imputato, infatti, si era limitato a contestare la sua qualifica di amministratore di fatto senza però confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello.
La sentenza impugnata aveva spiegato in modo esauriente e coerente le ragioni per cui, sulla base delle prove raccolte, l’imputato doveva essere considerato il dominus della società. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre una tesi diversa, ma deve individuare e criticare in modo puntuale le specifiche falle o illogicità nel ragionamento del giudice di merito. In assenza di tale confronto critico, il motivo è stato considerato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha affermato che la nullità derivante dalla mancata notifica a un co-difensore è sanata se l’altro legale, regolarmente avvisato, non solleva l’eccezione nel corso del giudizio. Questo conferma la natura ‘sanabile’ di tali vizi procedurali. In secondo luogo, ha stabilito che un motivo di ricorso è aspecifico, e quindi inammissibile, quando non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti senza evidenziare specifiche criticità nel ragionamento del giudice precedente.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la condanna per bancarotta fraudolenta è diventata definitiva. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che, nel processo penale, è fondamentale non solo avere ragioni sostanziali, ma anche rispettare scrupolosamente le regole procedurali, sollevando tempestivamente le eccezioni e formulando motivi di impugnazione chiari, specifici e pertinenti.
Cosa succede se l’avviso di udienza non viene notificato a uno dei due avvocati dell’imputato?
Secondo la Corte, la nullità che ne deriva è sanata (cioè ‘guarita’) se l’altro avvocato, regolarmente avvisato, partecipa all’udienza senza sollevare alcuna obiezione al riguardo.
Perché il secondo motivo di ricorso è stato considerato ‘aspecifico’?
È stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava criticamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Invece di individuare errori logici o giuridici nella motivazione, si limitava a contestare genericamente la conclusione raggiunta dai giudici sulla qualifica di amministratore di fatto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31526 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dichiarando al contempo, in riforma della pronunzia di primo grado, non doversi procedere nei suoi confronti per i concorrenti reati di bancarotta semplice documentale ed appropriazione indebita perché estinti per prescrizione.
Rilevato che con memoria la difesa ha osservato che, al momento della nomina dell’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO non era difensore dell’imputato, bensì lo assistev nella sua diversa qualità di parte civile pure assunta nel medesimo procedimento.
Ritenuto che, anche tenuto conto di tale precisazione, il primo motivo di ricorso è i ogni caso manifestamente infondato, atteso che il COGNOME, oltre che dall’AVV_NOTAIO, era comunque assistito anche dall’AVV_NOTAIO, il quale non ha eccepito nel giudizio d’appello l’omessa notifica al codifensore, non potendo obiettare di non avere avuto conoscenza della sua nomina, poiché egli era tenuto a verificare lo stato degli atti nel fascic processuale. In proposito va infatti ribadito che la nullità a regime intermedio, derivan dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore ritualmente avvisato (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244187).
Il secondo motivo è invece aspecifico nella contestazione dell’attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto, poiché non si confronta con la motivazione del sentenza che ha precisa in maniera esauriente e coerente alle risultanze esposte le ragioni delle conclusioni cui la Corte è giunta sul punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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