Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo caso evidenzia come la Suprema Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso quando questo, invece di sollevare questioni di legittimità, tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per la cessione di sostanze stupefacenti. La condanna nei primi due gradi di giudizio si fondava su prove solide: la diretta percezione dei fatti da parte del personale di polizia giudiziaria e la dichiarazione conforme dell’acquirente della sostanza. La difesa dell’imputato aveva proposto una ricostruzione alternativa degli eventi, che però era stata puntualmente smentita e rigettata sia in primo grado che in appello. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, sostenendo che questa non avesse risposto adeguatamente ai motivi di gravame.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una distinzione cruciale: la differenza tra una critica alla legittimità della motivazione di una sentenza e un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Secondo la Corte, i motivi presentati dal ricorrente non evidenziavano un’autentica illogicità o contraddittorietà nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, si risolvevano nel tentativo di proporre una ‘differente lettura ai dati probatori’, un’operazione che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente adempiuto al suo obbligo di motivazione. In particolare, aveva effettuato un ‘pertinente rinvio’ alla decisione di primo grado, condividendone e rafforzandone le conclusioni. La sentenza d’appello aveva valorizzato gli elementi probatori decisivi, come l’osservazione diretta della cessione da parte della polizia e la conferma dell’acquirente, smentendo in modo logico la versione difensiva. Di conseguenza, il ricorso non mirava a far emergere un difetto nel percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, ma a sollecitare una nuova valutazione del merito della vicenda. Tale richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Corte, pertanto, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata presenti vizi specifici, quali la manifesta illogicità, la contraddittorietà o la violazione di norme di legge. Un ricorso che si limita a proporre una propria versione dei fatti, senza individuare un reale errore giuridico nel ragionamento del giudice, è destinato all’inammissibilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende funge da sanzione e deterrente contro l’abuso dello strumento processuale per fini meramente dilatori o per tentare un improprio riesame del merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché, secondo la Corte di Cassazione, il ricorso non denunciava un reale vizio di motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di legittimità.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e un giudice di legittimità?
Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valuta le prove e ricostruisce i fatti del caso. Il giudice di legittimità (Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per assenza di risposta ai motivi di gravame, si risolve, ìnvero, nel tentativo assegnare una differente lettura ai dati probatori che la Corte di appello ha dimostrato di ave correttamente svolto nella parte in cui ha effettuato pertinente rinvio alla decisione di pr grado, ha apprezzato la condotta di cessione da parte del ricorrente – caduta sotto la dirett percezione del personale di polizia giudiziaria – e la dichiarazione conforme de’acquirente della sostanza stupefacente, al contempo smentendo la diversa ricostruzione ipotizzata dalla difesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024.