Inammissibilità del ricorso in Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio dei principi che regolano il giudizio di legittimità e sottolinea un punto fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Attraverso l’analisi di un caso di lesioni personali aggravate, la Suprema Corte ribadisce le ragioni che portano all’inammissibilità del ricorso quando questo si fonda su una richiesta di rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
I fatti di causa
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale per i reati di lesioni personali aggravate (capo a) e per una contravvenzione in materia di armi (capo b). La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alle armi e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante contestata, aveva rideterminato la pena per il solo reato di lesioni.
Nonostante la riforma parzialmente favorevole, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione e la violazione di norme processuali. Il fulcro del suo ricorso era una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta valida dai giudici di merito, con la quale si intendeva ottenere una diversa valutazione delle prove raccolte.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno evidenziato che l’intero impianto difensivo si basava su una richiesta non consentita in sede di legittimità: una rivalutazione delle prove e una nuova ricostruzione della vicenda.
La Cassazione, infatti, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una versione alternativa dei fatti, come fatto dal ricorrente, esula completamente dalle competenze della Corte.
L’irrilevanza della titolarità dell’arma
La Corte ha aggiunto un ulteriore punto, definendo il motivo di ricorso anche ‘manifestamente infondato’. In particolare, ha specificato che, ai fini della configurazione della circostanza aggravante, era irrilevante stabilire chi tra i soggetti coinvolti avesse effettivamente detenuto l’arma. Trattandosi di una circostanza aggravante di natura oggettiva, la sua mera presenza nel contesto dell’azione delittuosa era sufficiente a rendere più grave il reato per tutti i concorrenti, a prescindere da chi ne avesse la materiale disponibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato della netta separazione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. L’inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000,00 euro.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può diventare un pretesto per un terzo grado di giudizio sui fatti. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione processuale per chi tenta di superare questo confine. La decisione evidenzia l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una palese illogicità della motivazione, senza mai sconfinare in una nuova lettura del materiale probatorio. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve inoltre da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Perché il ricorso presentato dall’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito e richiedeva una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto (legittimità) e non di riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Per quale motivo la Corte ha ritenuto irrilevante stabilire chi possedesse materialmente l’arma?
La Corte ha specificato che l’uso di un’arma nel contesto del reato costituiva una circostanza aggravante oggettiva. Ciò significa che la sua presenza aggravava il reato per tutti i concorrenti, a prescindere da chi la detenesse fisicamente, poiché è legata alla modalità dell’azione e non alla condotta del singolo individuo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43204 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43204 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Pavia del 15 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggravate (capo a) e per la contravvenzione di cui all’art. 4 commi 2 e 3 della legge 110/1975 (capo b) e, riconosciuto il vincolo della continuazione e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che denuncia l’illogicità della motivazione e l’inosservanza delle norme processuali, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che egli prospetta invocando una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità, e comunque è manifestamente infondato, non assumendo rilevanza chi effettivamente avesse l’arma, trattandosi di una circostanza aggravante oggettiva;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.